I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da quello che esercita in via esclusiva la potestà.
Non esistono più limiti di età per il rilascio della carta d'identità, ma solo una diversa validità temporale a seconda dell'età:
Le carta di identità rilasciate o rinnovate dal 10 febbraio 2012 scadono nel giorno del compleanno del titolare successivo al termine riportato sopra (ad esempio se è stata rilasciata una carta di identità
il 10 febbraio 2012 ad una persona maggiorenne nata il 4 gennaio 2012, il documento scadrà il 4 gennaio 2023, primo compleanno successivo al termine di 10 anni previsto dalla legge).
I cittadini maggiorenni in possesso di carte di identità di validità quinquennale devono recarsi in Comune - in prossimità della scadenza - per la convalida del documento per ulteriori 5 anni. Poichè le autorità di frontiera di alcuni paesi stranieri non riconoscono la proroga tramite timbro (apostilla), il cittadino che si reca all'estero può richiedere la sostituzione della propria carta con validità quinquennale (anche se già prorogata) con un nuovo documento valido per dieci anni dalla data del rilascio.
Il cittadino maggiorenne deve dichiarare di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.
Per i minori i genitori sottoscrivono l'istanza e la dichiarazione che il minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto e il relativo assenso all'espatrio.
La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori, anche in due momenti separati.
Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è possibile supplire a ciò mediante l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
I genitori separati legalmente (vedovi, divorziati, celibi o nubili,) che hanno figli minori, hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio (Legge 1185 del 21/11/67 art. 3 comma b).
L'autorizzazione non occorre per i genitori naturali conviventi.
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'A.I.R.E del Comune di Sesto Fiorentino devono presentarsi presso l'Ufficio certificazioni e carte di identità.
Dal 1° giugno 2007 gli uffici consolari possono rilasciare la e rinnovare la carta d'identità a favore degli italiani iscritti in A.I.R.E.
CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri residenti a Sesto Fiorentino possono ottenere la carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno anteriore alla scadenza di quella precedente.
In casi eccezionali, la carta d'identità può essere rilasciata a CITTADINI NON RESIDENTI dietro motivata richiesta. I tempi di rilascio dipendono, in questo caso, dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza (di norma occorrono 7 giorni).
Il documento non è plastificabile.
Comune di Sesto Fiorentino
Piazza Vittorio Veneto, 1
50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Centralino: 055/4496.1
Fax: 055/4496.362