A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da presentare ad altre pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi (ad esempio Enel, Consiag, Publiacqua, Quadrifoglio, RAI).
I cittadini in questo caso devono autocertificare i fatti, stati e qualità personali che li riguardano. In particolare possono essere autocertificati: la data ed il luogo di nascita,la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato, vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione, ecc.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati , ma non è soggetta a nessuna forma di pagamento (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non deve essere autenticata.
Dal 1° gennaio quindi gli uffici dei Servizi Demografici rilasceranno i certificati soltanto ad uso privato.
Il cittadino può sempre presentare le autocertificazioni anche ad "istituzioni private", come banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai . Tali soggetti però non sono obbligati ad accettarle.
L'estratto per riassunto dell'atto di nascita può essere rilasciato solo
per:
D.P.R. 3.11.2000 n.396 art.106
Art. 15 L. 12.11.2011 n. 183
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