Acquisto o riacquisto della cittadinanza
ACQUISTO CITTADINANZA
Queste sono le principali ipotesi di acquisto della cittadinanza:
- coniugato/a con cittadino/a italiano/a se residente in Italia da almeno due anni, o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, anche adottati, dei coniugi (è necessario che al momento dell'adozione del decreto non vi sia stato lo sciglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia la separazione personale dei coniugi);
- residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari;
- nato in Italia e ivi residente ininterrottamente sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età);
- maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.
Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure
RIACQUISTO CITTADINANZA
Può, inoltre, riacquistare la cittadinanza italiana:
- chi presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
- chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
- chi dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
- ogni straniero (già cittadino italiano) che, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, non ne fa espressa rinuncia nello stesso termine;
- chi, avendola perduta per non avere ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.
In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al Sindaco, il quale provvede ad emettere un'attestazione di riacquisto di cittadinanza a norma dell'art. 16 del D.P.R. 572/1993.
Qualora il cittadino sia residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio, il quale provvede a tutti gli adempimenti, ivi compresa la trasmissione della richiesta di trascrizione all'ultimo Comune di residenza in Italia.
Requisiti
Essere cittadino straniero e trovarsi in una delle condizioni sopra indicate.
In particolare si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell'anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge.
Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando: a) la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile; b) i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno; c) le condizioni di residenza di cui al precedente punto b) relative ai genitori siano mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.
Possono, inoltre, ottenere la cittadinanza italiana i minori regolarmente immigrati in Italia, che non siano stati iscritti in anagrafe per inadempienza dei genitori, purché: a) la posizione anagrafica dei genitori sia regolare; b) sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta un'irregolarità del permesso di soggiorno.
Documentazione
Per la casistica indicata ai punti 1) 2) e 4) l'interessato deve presentare domanda in bollo alla Prefettura competente per territorio.
Nel caso previsto al punto 3 la richiesta va inoltrata al Sindaco.
Costi
€ 200,00 da versarsi tramite conto corrente postale n.809020 intestato
a " Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza" specificamente dedicato
al versamento del contributo dell'importo di 200 euro per le istanze di
cittadinanza, previsto dall'art.1, comma 12, della legge 15 luglio
2009, n.94.
Normativa
- Legge 5.2.1992, n. 91 (in vigore dal 16.8.92) - 'Nuove norme in materia di cittadinanza' (artt. nn. 5 e segg.).
- D.P.R. n. 572 del 12.10.1993.
- Parere Cons. Stato, Sez. I, 6 novembre 1996 n. 940.
Osservazioni
Nel caso di adozione internazionale il minore acquista automaticamente la cittadinanza italiana a norma dell'art.3 primo comma della L. n. 91 del 1992.
- Chi, dove e quando
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Emanuele Bruni- Gloria Gualtieri - Margherita Tempestini
055/4496212 - 055/4496250 - 055/4496368
Lunedi-Mercoledì-Venerdì ore 8,30 - 13,30
Martedì -Giovedì ore 8,30 - 13,30 e ore 15,00 - 18,00
Sabato ore 9,00 - 12,00 - solo per le denunce di nascita e di morte.
L'Ufficiale di Stato Civile è reperibile
telefonicamente - al numero 3478670796 - dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del sabato e dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 della domenica esclusivamente per la ricezione delle
dichiarazioni di nascita e di morte.
Data ultimo aggiornamento:
26-10-2009