Comune di Sesto Fiorentino

Acquisto o riacquisto della cittadinanza

ACQUISTO CITTADINANZA
Queste sono le principali ipotesi di acquisto della cittadinanza:
  1. coniugato/a con cittadino/a italiano/a se residente in Italia da almeno due anni, o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, anche adottati, dei coniugi (è necessario che al momento dell'adozione del decreto non vi sia stato lo sciglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia la separazione personale dei coniugi);
  2. residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari;
  3. nato in Italia e ivi residente ininterrottamente sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età);
  4. maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.
Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure

RIACQUISTO CITTADINANZA
Può, inoltre, riacquistare la cittadinanza italiana:
In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al Sindaco, il quale provvede ad emettere un'attestazione di riacquisto di cittadinanza a norma dell'art. 16 del D.P.R. 572/1993.
Qualora il cittadino sia residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio, il quale provvede a tutti gli adempimenti, ivi compresa la trasmissione della richiesta di trascrizione all'ultimo Comune di residenza in Italia.

Requisiti

Essere cittadino straniero e trovarsi in una delle condizioni sopra indicate.
In particolare si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell'anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge.
Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando: a) la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile; b) i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno; c) le condizioni di residenza di cui al precedente punto b) relative ai genitori siano mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.
Possono, inoltre, ottenere la cittadinanza italiana i minori regolarmente immigrati in Italia, che non siano stati iscritti in anagrafe per inadempienza dei genitori, purché: a) la posizione anagrafica dei genitori sia regolare; b) sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta un'irregolarità del permesso di soggiorno.

Documentazione

Per la casistica indicata ai punti 1) 2) e 4) l'interessato deve presentare domanda in bollo alla Prefettura competente per territorio.
Nel caso previsto al punto 3 la richiesta va inoltrata al Sindaco.

Costi

€ 200,00 da versarsi tramite conto corrente postale n.809020 intestato a " Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza" specificamente dedicato al versamento del contributo dell'importo di 200 euro per le istanze di cittadinanza, previsto dall'art.1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Normativa

Osservazioni

Nel caso di adozione internazionale il minore acquista automaticamente la cittadinanza italiana a norma dell'art.3 primo comma della L. n. 91 del 1992.
 
 
 
Chi, dove e quando
Servizio
Servizi Demografici
 
Responsabile
Luisa Sarri
 
Ufficio
Stato Civile
 
Indirizzo
Largo V Maggio
 
Referente
  Emanuele Bruni- Gloria Gualtieri - Margherita Tempestini
 
Telefono
055/4496212 - 055/4496250 - 055/4496368
 
Fax
055/4496377
 
Orario
Lunedi-Mercoledì-Venerdì ore 8,30 - 13,30
Martedì -Giovedì ore 8,30 - 13,30 e ore 15,00 - 18,00
Sabato ore 9,00 - 12,00 - solo per le denunce di nascita e di morte.
 
 
L'Ufficiale di Stato Civile è reperibile telefonicamente - al numero 3478670796 - dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del sabato e dalle ore 8,00 alle ore 10,00 della domenica esclusivamente per la ricezione delle dichiarazioni di nascita e di morte.
 
 
 
 
 
 
 
Data ultimo aggiornamento:
26-10-2009
 

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