A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità, dal
1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati
da presentare ad altre pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi (ad esempio Enel, Consiag, Publiacqua, Quadrifoglio, RAI).
I cittadini in questo caso devono autocertificare i fatti, stati e
qualità personali che li riguardano.
L'auocertificazione può essere utilizzata anche nei rapporti con soggetti privati che lo consentono, come banche, assicurazioni, agenzie d’affari, Poste
Italiane, notai.
E' possibile autocertificare:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni,appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione,qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- il fatto di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- il fatto di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile,
- il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La sottoscrizione della dichiarazione non deve essere autenticata, sia che l'interessato la trasmetta per posta sia che la consegni personalmente.
L'autocertificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce (generalmente è quindi valida sei mesi).
Le dichiarazioni possono essere anche cumulative e possono riguardare anche dati storici, relativi cioè ad un momento precedente all'attuale.
La dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita dei benefici ottenuti.
Il rifiuto da parte del funzionario addetto di ricevere l'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
L'autocertificazione non può essere utilizzata per atti da presentare all'autorità giudiziaria in procedimenti giurisdizionali.