Dal 01/01/2008 è stato abolito l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI per quanto riguarda le compravendite di immobili e le successioni.
Rimane comunque l'obbligo della dichiarazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2008, in tutti gli altri casi, come per esempio:
- in tutti i casi in cui si chiedono riduzioni o agevolazioni (compreso l'utilizzo del fabbricato come abitazione principale e indicazione delle relative pertinenze, ecc.);
- utilizzo del diritto di abitazione;
- divisione e riunione fra nuda proprietà ed usufrutto;
- assegnazione di alloggi ai soci da parte di cooperative edilizie;
- indicazione del valore delle aree fabbricabili;
- passaggio da area fabbricabile a immobile o viceversa;
- indicazione del valore risultante dalle scritture contabili per gli immobili in cat. D privi di rendita;
- in caso di separazione, assegnazione della casa al coniuge;
- in caso di fallimento, il curatore e/o liquidatore deve presentare dichiarazione attestante l'inizio della procedura entro 90 gg. Il versamento delle somme deve avvenire entro 90 gg. dalla data del decreto di trasferimento degli immobili;
- in caso di soppressione e/o creazione di nuovi immobili;
- in caso di modifiche all'immobile che determinino una rendita diversa.
Per un elenco più dettagliato e esaustivo si prega di consultare le istruzioni del modello ministeriale delle dichiarazioni ICI anno 2008.
Al fine di un tempestivo e preciso aggiornamento degli archivi comunali, in alternativa alla denuncia, permane la facoltà di utilizzare, anche prima della scadenza, il modello di comunicazione ICI.
La dichiarazione ICI può essere presentata all'Ufficio Tributi nei giorni di apertura al pubblico, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, all'Ufficio Protocollo oppure inviata a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno.