COMUNICATO: Con decreto 93/2008 è stata abolita l'Imposta Comunale sugli Immobili per le sole abitazioni principali (in cui il soggetto passivo di imposta abbia la residenza anagrafica) e relative pertinenze (così come definite nel regolamento comunale) già dall'anno 2008 con esclusione delle abitazioni accatastate in categoria A1, A8 e A9.
L'esenzione dal pagamento dell'imposta riguarda anche le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado e gli anziani negli istituti di ricovero