Assunzione di personale a tempo determinato
L'art. 7 del C.C.N.L. 14/09/2000 disciplina i casi in cui l'Amministrazione può assumere personale a tempo determinato:
- per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto;
- per sostituire personale assente per maternità;
- per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
- per far fronte ad esigenze straordinarie nel limite massimo di 9 mesi;
- per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
- per coprire posti vacanti relativamente ai quali siano già state attivate le procedure concorsuali nel limite massimo di 8 mesi.
L'assunzione a tempo determinato può esser prorogata una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
Per il reclutamento del personale di categoria o profilo per i quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo
, l'Ente deve ricorrere agli elenchi anagrafici tenuti dai
servizi per l'impiego della Toscana secondo procedure selettive pressoché identiche a quelle descritte per l'assunzione a tempo indeterminato. Nell'avviso di selezione dovrà specificarsi il motivo che giustifica l'assunzione a tempo determinato, la durata dello stesso e, laddove ricorrano motivi che giustificano l'urgenza a coprire il posto derivante anche da esigenze organizzative, è data facoltà di convocare per le prove selettive un numero di lavoratori pari al triplo dei posti da coprire . In questo caso, la graduatoria ha validità fino a dodici mesi successivi alla pubblicazione della stessa anche per assunzioni, della stessa qualifica e profilo professionale, ulteriori rispetto ai posti offerti nell'avviso.
Per il reclutamento del personale di categoria o profilo per i quali sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo l'Amministrazione comunale procederà secondo quanto stabilito dal proprio regolamento delle procedure selettive per l'attivazione di contratti di lavoro a termine.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (in caso di concorso o selezione pubblica in cui sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo):
La domanda di ammissione deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio di scadenza indicato nel bando di concorso. Saranno automaticamente escluse le domande che per qualsiasi motivo non siano consegnate all'Amministrazione entro il termine ultimo previsto dal bando.
Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Farà fede la data posta sulla domanda dall'Ufficio preposto al ricevimento.
Per le domande inviate per posta, fa fede il timbro postale.
Requisiti
- Cittadinanza italiana o di stati membri dell'Unione Europea;
- età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65.
- godimento dei diritti politici;
- non aver riportato condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici;
- non essere stati destituiti o dispensati da pubblici uffici;
- titolo di studio ed altri eventuali requisiti previsti per l'accesso allo specifico posto;
- idoneità fisica all'impiego.
Documentazione
Nel caso di concorso pubblico o selezione pubblico, domanda in carta libera attestante il possesso dei requisiti richiesti e specificati nel bando debitamente sottoscritta, con allegata copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso.
Costi
La domanda non è soggetta all'imposta di bollo e deve essere quindi presentata in carta libera.
I soli vincitori del concorso saranno invitati a presentare tutti i documenti necessari per l'ammissione all'impiego.
Con la domanda dovrà essere prodotta la quietanza del Tesoriere Comunale di Sesto Fiorentino (Banca Popolare di Lodi - Filiale di Sesto Fiorentino) comprovante l'effettivo versamento da parte degli aspiranti della tassa di concorso di € 6,00 (il versamento potrà essere effettuato anche sul c/c postale n. 164509 intestato alla suddetta Tesoreria Comunale ed in tal caso dovrà essere allegata la ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale).
Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
- C.C.N.L. 14/09/2000;
- Decreto legislativo n. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Testo unico enti locali, decreto legislativo n. 267/2000;
- Decreto legislativo n. 165/2001;
- Legge regionale n. 32/2002;
- Decreto Presidente Giunta regionale 4-2-2004, n. 7/R .
Per la consultazione della normativa regionale in materia di diritto del lavoro si veda il sito della Regione:
www.rete.toscana.it/sett/lavoro/normativa/no_generale/normativa_regionale.htm
Ipotesi particolari di prestazioni lavorative a termine.
Il contratto di formazione e lavoro
Si tratta di un particolare tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il quale l'Amministrazione oltre alla retribuzione, deve anche fornire al lavoratore una adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di professionalità non elementari.
In ragione delle sue peculiari finalità la disciplina di questo rapporto di lavoro incontra alcune deroghe rispetto alla disciplina generale vigente per il rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in ordine alle condizioni ed alle modalità di reclutamento. In primo luogo, per poter essere assunti con contratto di formazione e lavoro, al momento della stipula del contratto , non bisogna avere compiuto 32 anni. Inoltre, la selezione pubblica non ha lo scopo di valutare comparativamente la capacità professionale dei candidati, ma unicamente la idoneità degli stessi ad acquisirla al termine del percorso di formazione e lavoro che l'Amministrazione intende attivare. In ragione di ciò, si prescrive che i lavoratori interessati siano assunti mediante procedure selettive semplificate, che comunque devono essere rispettose dei principi generali definiti dal legislatore in materia. Solo nel momento in cui l'Amministrazione volesse, successivamente, stabilizzare il rapporto di lavoro, dovrebbe procedere all'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire.
Normativa
- Art. 3, decreto legge n. 726/1984, convertito con modificazioni in legge n. 863/1984;
- Art.16, decreto legge n. 299/1984, convertito con modificazioni in legge 451/1994;
- Art. 3, C.C.N.L. 14/9/2000;
- Art. 36, decreto legislativo n. 165/2001;
Il contratto di somministrazione di lavoro
(ex " contratto di fornitura di lavoro temporaneo")
Gli enti locali per esigenze eccezionali o comunque situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, possono avvalersi anche di lavoratori forniti da Agenzie di somministrazione autorizzate dal Ministero del lavoro. L'Amministrazione non sceglie il singolo lavoratore ma l'agenzia somministratrice, secondo procedure ad evidenza pubblica, ed è con questa che mantiene un rapporto diretto regolato dal contratto di somministrazione di lavoro . Formalmente il lavoratore è dipendente del somministratore, tuttavia, in parte, il suo status è dipeso dal soggetto utilizzatore presso il quale svolge la prestazione. Ad esempio, al lavoratore deve essere riconosciuta una retribuzione non inferiore a quella dei dipendenti dell'Amministrazione, a parità di qualifica. Naturalmente per le sue finalità - ma anche a garanzia dei principi generali di accesso al pubblico impiego - il contratto di somministrazione può essere stipulato unicamente a tempo determinato.
Normativa
- C.C.N.Q. 9/8/2000;
- Art. 2 C.C.N.L. 14/9/2000;
- Art. 36, decreto legislativo n. 165/2001;
- Capo I del titolo III, del decreto legislativo n. 276/2003.
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Si tratta di un particolare tipo di rapporto di collaborazione che si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato.
Negli Enti locali si può ricorrere ai rapporti di collaborazione coordinata o continuativa solo per prestazioni di elevata professionalità, caratterizzate da elevata autonomia nel loro svolgimento tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo. Inoltre, l'Amministrazione deve trovarsi nell'impossibilità di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. In ragione di ciò, il rapporto di collaborazione non può che essere temporaneo.
Pur in assenza del vincolo di subordinazione, il contratto di lavoro deve precisare le modalità ed i criteri di svolgimento della prestazione ed il datore di lavoro può verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate al fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. Sotto il profilo economico, i compensi erogati al collaboratore debbono essere determinati tenendo conto delle utilità conseguite dall'amministrazione.
Normativa
- Art. 409, n. 3, Codice procedura civile;
- Art. 50, 1° comma, lett. c-bis), Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Decreto Presidente della Repubblica n. 917/1986 e s.m.i;
- Art. 110, 6° comma, decreto legislativo n. 267/2000;
- Art. 7, 6° comma, decreto legislativo n. 165/2001.
- Chi, dove e quando
-
Irene Chiari - Cristina Ulivi
Lunedi-Mercoledì ore 8,30 - 13,30
Martedì -Giovedì ore 15,00 - 18,00
Data ultimo aggiornamento: