Riconoscimento dei figli naturali
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NASCITURO.
Può essere fatto da entrambi i genitori naturali prima della nascita del bambino, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile con certificazione del medico della ASL che attesta lo stato di gravidanza.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE, SUCCESSIVO ALLA DENUNCIA DI NASCITA.
Può essere fatto da entrambi o da uno solo dei genitori in un momento successivo alla dichiarazione di nascita, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
La dichiarazione in entrambi i casi deve essere resa dal genitore o dai genitori naturali, che devono avere compiuto 16 anni.
E' necessaria la presentazione di documentazione, da richiedere, unitamente agli ulteriori chiarimenti, all'Ufficio Stato Civile.
Nel caso di riconoscimento paterno successivo al riconoscimento materno, l'Ufficio di Stato Civile trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni per l'attribuzione del cognome.
Normativa
D.P.R. 3.11.2000 n.396 art.42 e seguenti.
- Chi, dove e quando
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Emanuele Bruni- Gloria Gualtieri - Margherita Tempestini
055/4496212 - 055/4496250 - 055/4496368
Lunedi-Mercoledì-Venerdì ore 8,30 - 13,30
Martedì -Giovedì ore 8,30 - 13,30 e ore 15,00 - 18,00
Sabato ore 9,00 - 12,00 - solo per le denunce di nascita e di morte.
L'Ufficiale di Stato Civile è reperibile
telefonicamente - al numero 3478670796 - dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del sabato e dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 della domenica esclusivamente per la ricezione delle
dichiarazioni di nascita e di morte.
Data ultimo aggiornamento:
24-11-2005