Per il
rilascio
del tesserino sono necessari:
- idoneità alla raccolta - esame da sostenere in apposita commissione nella provincia di residenza;
- 2 fotografie formato tessera;
- 2 marca da bollo da € 14,62;
- domanda al Comune di residenza;
- versamento di € 92,96 su c/c postale 18805507 intestato a REGIONE TOSCANA
causale: AUTORIZZAZIONE RACCOLTA TARTUFI L.R. 50/95;
- atto di assenso degli esercenti la potestà per i minori di anni 18 (età minima dei raccoglitori non inferiore a 14 anni)
Il tesserino ha validità quinquennale (con riferimento all'anno solare).
Per
rinnovo annuale
è necessario il versamento di € 92,96 su c/c 18805507 intestato a REGIONE TOSCANA causale: AUTORIZZAZIONE RACCOLTA TARTUFI L.R. 50/95
Il versamento non è dovuto se non viene esercitata la raccolta.
Il versamento riguarda l'anno solare (cioè è valido fino al 31/12 dell'anno di riferimento).
In caso di cambiamento di residenza, il rinnovo viene effettuato dal nuovo Comune di residenza che provvede a dare comunicazione al Comune che ha rilasciato il tesserino.
In caso di furto o smarimento non viene rilasciato un duplicato, bensì un nuovo tesserino.
La
raccolta dei tartufi
deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.
E' in ogni caso vietato:
a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate.
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati (agli effetti delle norme di cui si tratta, i pascoli sono da ritenersi terreni non coltivati) fatta eccezione per le zone a raccolta riservata
Al fine di recare minore disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolazione e cattura e nei centri pubblici di produzione della fauna selvatica.
L.R. n. 50/1995; L.R. n. 10/2001