I piani attuativi sono ricompresi tra gli "atti del governo del territorio" di cui all'art.10 della legge regionale 3 gennaio 2005 n°1 e successive modifiche e integrazioni e sono disciplinati dagli articoli 65 e seguenti della stessa. Costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento Urbanistico o dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.
Il Comune, ai fini dell'adozione dei piani attuativi, provvede alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana. Nei casi in cui contrastino con gli strumenti comunali ad essi sovraordinati, i piani attuativi sono adottati ed approvati contestualmente alle varianti a tali strumenti.
Il Comune, con l'atto di approvazione, fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo è realizzato ed i termini entro i quali sono operate le eventuali espropriazioni. Decorso il termine di cui sopra, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.
Il Regolamento Urbanistico assoggetta a piano attuativo tutte le "aree urbane non consolidate" e alcuni "ambiti di trasformazione" di cui all'Appendice 1 - Ambiti di intervento.
Per la consultazione dei Piani in corso di attuazione vai alle pagine Procedimenti urbanistici soggetti a valutazione integrata e Altri procedimenti urbanistici
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