Autorizzazione all'accensione degli impianti di riscaldamento
Periodo: dal 1º NOVEMBRE al 15 APRILE ad eccezione delle porzioni edificate di territorio comunale attribuite a zona climatica "E", ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, con Ordinanza Sindacale n. 828 dell'11.10.2002 per le quali il periodo va invece dal 15 OTTOBRE al 15 APRILE;
· Ore giornaliere consentite: 12 (14 per gli edifici appartenenti alla zona E), distribuite in un arco di tempo compreso fra le 5.00 e le 23.00. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni;
· Temperatura: 20º C + 2º di tolleranza massimo, considerando la temperatura media degli ambienti;
Deroghe in caso di eccezionali eventi climatici vengono di volta in volta stabilite con Ordinanza del Sindaco.
Normativa
D.P.R. n. 412 del 26.08.1993
D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
- Chi, dove e quando
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Manutenzione edilizia ed impianti
Federico Galeotti, Michela Del Carlo
Lunedi-Mercoledì ore 8,30 - 13,30
Martedì -Giovedì ore 15,00 - 18,00
Data ultimo aggiornamento:
28-10-2009