L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Sono pertanto inagibili ed inabitabili quei fabbricati che presentano le seguenti caratteristiche:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire un pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire un pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stato emesso un provvedimento di demolizione o rispristino, atto ad evitare danni a cose o persone, dell'Amministrazione Comunale o di altri amministraizoni competenti, ove non espressamente indicata l'inagibilità o inabilità.
Non sono inagibili o inabitabili i fabricati in cui sono in corso interventi edilizi e quelli sprovvisti di allacciamenti agli impianti pubblici (gas, acqua, corrente elettrica).
Per usufruire di tale riduzione il cittadino può presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.