I soggetti tenuti al pagamento del tributo devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in
due rate:
- la prima, dal 1° al 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente;
- la seconda rata, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
La rendita catastale del proprio immobile può essere consultata on line tramite il sito dell'Agenzia del Territorio.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile I.C.I. è quello venale in comune commercio.
L'importo da versare deve essere arrotondato come segue:
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nel caso in cui i centesimi siano pari o inferiori a 0,49 all'euro inferiore;
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nel casi in i centesimi siano pari o superiori a 0,50 all'euro superiore.