Assegno di maternità
L'assegno di maternità rientra nelle misure di aiuto finanziario al nucleo familiare e viene erogato a madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità, o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).
Destinatarie sono le cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno.
Coloro che sono in
attesa di rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno) o
della carta di soggiorno per familiari di cittadini comunitari o
italiani possono presentare istanza per il riconoscimento dell'assegno
di maternità . La domanda rimane in sospeso fino all'esibizione del permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti o della carta di soggiorno fino all'esibizione del titolo
(in forma elettronica o cartacea), che potrà avvenire anche dopo la
scadenza del termine di sei mesi dalla nascita, senza pregiudicare la
possibilità per le interessate di accedere al beneficio.
La misura dell'assegno spettante è pari ad €
311,27 per gli eventi verificatisi nell'anno 2010.
Viene concesso dal Comune ed erogato dall'INPS per:
- nascite;
- affidamenti preadottivi;
- adozioni senza affidamento.
Per approfondimenti è possibile consultare il
sito web dell'INPS
Requisiti
Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Per l'anno 2010 il valore dell'ISE da non superare con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e' pari a € 32.448,22
Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall'allegato "A" del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia diritto ad altri trattamenti economici per la maternità, l'assegno in oggetto può essere concesso nella misura corrispondente alla differenza fra l'intero ammontare dell'assegno e la quota di altra indennità di maternità.
Per la compilazione delle domande e per il calcolo dell'ISE è possibile rivolgersi ai CAAF.
Documentazione
La domanda deve essere presentata su apposito modulo, che può essere ritirato presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio o, nel caso di affidamento o adozione, entro sei mesi dal momento dell'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Osservazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
- URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Largo 5 Maggio - Telefono 055 4496357;
- Società della salute - Ufficio Servizi Sociali - Via Dante Alighieri, 8.
- Chi, dove e quando
-
Lunedi e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30;martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.
Data ultimo aggiornamento:
13-09-2011