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Tutela della fauna minore

Dal mese di aprile 2000, è in vigore la Legge Regionale Toscana n. 56/2000 per la conservazione e la tutela degli habitat, della flora e della fauna selvatiche.
La legge, nell'allegato B, elenca la fauna minore protetta, fra cui animali molto comuni: anfibi come il Rospo, la Raganella, la Salamandra e il Tritone; Rettili come l'Orbettino, il Ramarro e il Geco; piccoli Mammiferi come il Toporagno, la Talpa e l' Arvicola. Vi sono poi, in elenco, numerosi Invertebrati.
La sanzione prevista per la cattura, uccisione, detenzione o cornmercializzazione di questi animali è di Euro 516,00 per ogni esemplare, fino ad un massimo di Euro 5.164,00.

Nell'allegato B1 sono elencate le specie soggette a prelievo regolamentato: le Chiocciole delle specie Helix (monachella, lumacone) ed Eobania (mezzana, lumaca rigata) e le Rane (Rana verde e Rana esculenta).
Queste le limitazioni nel prelievo
  • Helix sp.pl. (Chiocciola) divieto di raccolta dal 15/8 al 15/10
  • Eobania vermiculata (Chiocciola marinella) divieto di raccolta dal 15/8 al 15/10
  • Rana esculenta complex (Rana esculenta, rana verde) limite minimo cm. 6 dalla punta del muso all'estremità posteriore del tronco, zampe escluse, in quantità di 1 kg pro capite al giorno. Divieto di raccolta dall'1/4 al 30/6.
La sanzione prevista per infrazioni riguardanti le specie comprese nell'allegato B1 è di 50,00 Euro per esemplare, fino ad un massimo di 1032,00 Euro.
La sanzione prevista per chi immette in natura specie estranee alla fauna locale (ad es. tartarughe americane etc.) è di 516,00 Euro
La fauna oggetto di violazioni alla Legge Regionale Toscana n. 56/2000 sarà sottoposta a sequestro amministrativo e quindi confiscata dalla Provincia.
 
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Data ultimo aggiornamento:
20-02-2007