Dispersione delle ceneri derivanti dalle cremazioni dei defunti
La Legge n. 130/2001 e la L.R.T. n. 29/2004 prevedono che il defunto, con disposizione testamentaria, possa decidere che le proprie ceneri risultanti dalla cremazione vengano disperse.
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto.
In mancanza, da:
- l'esecutore testamentario;
- il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
- rappresentante legale delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati ed alla quale il defunto sia iscritto.
Non verificandosi nessuna di queste ipotesi, la dispersione è effettuata dal personale autorizzato dal Comune.
La domanda di dispersione deve essere presentata al Comune di decesso o al Comune in cui si trovano le ceneri al momento della richiesta.
Manifestazione di volontà
La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
Inoltre:
- per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
Luoghi di dispersione delle ceneri
La dispersione delle ceneri
nel territorio comunale è consentita:
- nell'ossario comune posto all'interno del Cimitero Maggiore;
- in area a ciò destinata posta nel Cimitero di Morello;
- nel torrente Chiosina nel tratto presente sul territorio comunale, in prossimità del ponte di via di Baroncoli;
- in un'area di via di Baroncoli, appositamente individuata, in prossimità del ponte sul torrente Chiosina.
Inoltre
sia nel territorio comunale che in altri Comuni:
- in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi;
- in aree private (all'aperto con il consenso dei proprietari). La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
La dispersione è vietata nei centri abitati.
Costi
€ 14,62 per l'istanza.
€ 14,62 per l'autorizzazione.
Normativa
L. 130/2001, L.R.T. 29/2004, Regolamento comunale sulla cremazione e sulla destinazione delle ceneri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14/11/2006.
- Chi, dove e quando
-
Emanuele Bruni- Gloria Gualtieri - Margherita Tempestini
055/4496212 - 055/4496250 - 055/4496368
Lunedi-Mercoledì-Venerdì ore 8,30 - 13,30
Martedì -Giovedì ore 8,30 - 13,30 e ore 15,00 - 18,00
Sabato ore 9,00 - 12,00 - solo per le denunce di nascita e di morte.
L'Ufficiale di Stato Civile è reperibile
telefonicamente - al numero 3478670796 - dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del sabato e dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 della domenica esclusivamente per la ricezione delle
dichiarazioni di nascita e di morte.
Data ultimo aggiornamento:
08-03-2010