E' consentito all'operatore fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica non più di un'ora, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti presenti sul posto; dopo di che, è fatto obbligo all'operatore si spostarsi di almeno 500 m. E' vietato sostare di nuovo nello spazio precedentemente occupato. L'esercito del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo sia compatibile con le disposizioni che regolano la circolazione stradale e che non sia di ostacolo al traffico. Allo scopo la Polizia Municipale può disporre oralmente, in qualsiasi momento, l'allontanamento dell'operatore.
L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
nell'area urbana ricompresa tra il Viale Machiavelli, la Via Gramsci, il Viale Ferraris ed il Viale Ariosto;
nelle strade interquartiere e di distribuzione primaria, nonché nelle strade di quartiere e distribuzione interna, così come identificate dalla "Classifica funzionale della rete stradale";
entro un raggio di 100 m. da posteggi fuori mercato o altri operatori già in esercizio.