
Avere un'auto
Verbali: verbali per violazione alle norme del codice della strada
Quando un cittadino alla guida di un veicolo realizza un comportamento che il codice della strada qualifica come irregolare può incorrere in un accertamento di violazione da parte di personale della Polizia Municipale.
L'accertamento può avvenire con modalità diverse:
Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano
da un importo minimo ad un importo massimo.
Il Codice della Strada ha previsto la possibilità di estinzione della
violazione con pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, quando
previsto, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla
contestazione o dalla notifica del verbale ai sensi dell'art. 202 C.d.S.
In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, e qualora non sia stato presentato ricorso avverso il verbale, la sanzione applicabile è pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
In questo caso il verbale diventa titolo esecutivo ed il Comune procede alla riscossione coattiva.
Ai sensi dell'art. 201 C.d.S., in tutti i casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata, il verbale di accertamento viene notificato al proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione entro 90 giorni decorrenti dal giorno in cui è il fatto è avvenuto, così previsto dalla Legge n. 120 del 29/07/2010 in vigore dal 13 agosto 2010.
Il verbale viene notificato al proprietario del veicolo multato anche se è già stato contestato al trasgressore nell'immediatezza della commissione della violazione. Ai sensi dell'art. 196 C.d.S., infatti, il proprietario del veicolo è responsabile in solido della violazione con il trasgressore.
Il verbale di accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica mediante una delle seguenti modalità:
Non è possibile pagare il verbale direttamente presso gli uffici della Polizia Municipale.
ATTENZIONE:
In tutti i casi in cui le violazioni commesse comportano la decurtazione dei punti dalla patente di guida, il proprietario del veicolo è invitato a comunicare i dati identificativi e della patente di guida di colui che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, dati che devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore.
Le modalità con cui detta dichiarazione deve essere effettuata sono le seguenti:
AVVERTENZE
La mancata comunicazione dei dati del conducente comporta un'ulteriore sanzione così come previsto dall'art. 126 bis C.d.S. notificata con separato verbale.
I soggetti a cui sia stato notificato il verbale di accertamento possono presentare ricorso contro lo stesso entro 60 giorni dalla notificazione alternativamente avanti al Prefetto di Firenze ovvero al Giudice di Pace di Firenze.
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Il ricorso non può essere promosso contro il PREAVVISO del verbale di accertamento (il foglio rosa che viene lasciato sul parabrezza del veicolo).
Al ricorso deve essere allegato il verbale in originale; inoltre, possono essere allegati documenti di qualsiasi genere ritenuti utili a sostenere le motivazioni in esso addotte.
Ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S.
Si tratta di un ricorso amministrativo che deve essere presentato:
Con il ricorso è possibile chiedere l'audizione personale.
Il Prefetto valutate le motivazioni addotte nel ricorso, emette un'ordinanza che può essere di archiviazione ovvero d'ingiunzione.
Nel caso in cui il ricorso venga respinto verrà applicata dal Prefetto una sanzione non inferiore alla metà del massimo edittale.
Ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S.
Si tratta di un ricorso giurisdizionale che deve essere presentato presso il Giudice di Pace di Firenze, Via Fattori 10/b, 50132 Firenze:
Per la proposizione di detto ricorso è previsto il pagamento del contributo unificato nonché della marca da bollo, come risulta dal sito del Giudice di Pace di Firenze.
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore.
All'udienza di comparizione delle parti è obbligatoria la presenza del ricorrente o del difensore, se nominato, altrimenti, previa valutazione del Giudice di Pace, viene convalidato con ordinanza del Giudice il verbale di accertamento impugnato.
Qualora un verbale di accertamento non venga pagato ovvero venga irregolarmente pagato (ad es. nel caso di pagamento oltre i termini di legge), l'Ufficio Sanzioni Amministrative della Polizia Municipale, invia una comunicazione agli interessati per invitarli a sanare la loro posizione. Alla lettera viene allegato il bollettino postale per effettuare il pagamento.
Si tratta di una comunicazione non obbligatoria che il Comune di Sesto Fiorentino ha deciso di inviare per avvisare gli interessati prima che venga avviata la procedura di recupero crediti tramite iscrizione a ruolo e successiva emissione di cartella di pagamento da parte del Concessionario della Riscossione nella quale viene anche contabilizzata una maggiorazione del 10% semestrale oltre interessi e spese.
Per ottenere la rateizzazione della cartella di pagamento, l'interessato deve rivolgersi al Concessionario che ha emesso il titolo. E' possibile reaprire maggiori informazioni sul sito di Equitalia Spa.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Tuttavia il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto secondo le norme del codice di procedura civile
Nel caso di smarrimento del verbale di accertamento è necessario rivolgersi all'ufficio Front Office della Polizia Municipale, indicando il numero di targa del veicolo. Sarà così possibile ottenere una copia del verbale.
055 4496543