
Verbali: verbali per violazione a norme amministrative diverse dal codice della strada
Tale tipo di violazione si
configura ogni qualvolta venga posto in essere un comportamento stabilito come
irregolare da norme nazionali o locali e punito da una sanzione amministrativa
pecuniaria.
La normativa generale è quella di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo quanto
specificato nella normativa speciale di riferimento.
Il verbale di accertamento quando è possibile deve essere contestato immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solid; altrimenti deve essere notificato entro il termine di 90 giorni dalla violazione commessa.
E’ ammesso il pagamento della sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione ai sensi dell’art. 16 Legge 689/1981.
Le modalità di pagamento sono quelle indicate nel verbale di accertamento e variano secondo la normativa violata.
Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, gli interessati, a norma dell’art. 17 Legge 689/1981, possono presentare scritti difensivi e documenti all’autorità competente indicata sul verbale stesso e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
Nel caso di mancato pagamento del verbale senza che siano stati presentati scritti difensivi o nel caso in cui gli scritti difensivi presentati non siano ritenuti fondati, l’Autorità competente emette un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 18 Legge 689/1981, con la quale viene determinato ed ingiunto il pagamento della somma dovuta.
L’ordinanza ingiunzione emessa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica seguendo la modalità di pagamento in essa indicate.
Entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvo le materie previste dai commi 2 e 3 dell’art. 22 bis della Legge 689/1981 per le quali è prevista la competenza del Tribunale.
Sull’ordinanza ingiunzione notificata è indicata l’autorità giurisdizionale a cui ricorrere.
Nel caso in cui l'ordinanza-ingiunzione non venga pagata nei termini, la somma dovuta viene iscritta a ruolo e recuperata tramite il Concessionario della Riscossione, Equitalia SPa, mediante l'emissione di cartella di pagamento .
In essa viene anche contabilizzata una maggiorazione del 10% per ogni semestre.
055 4496543