Il Decreto Legislativo 195/2005 recepisce la direttiva CEE 2003/4/CE relativa all’accesso del pubblico all’informazione ambientale nell’ottica di agevolare la diffusione al pubblico delle informazioni ambientali detenute o prodotte da autorità pubbliche.
Tale provvedimento assicura a qualsiasi persona fisica o giuridica, senza necessità di dimostrare alcun interesse specifico, il diritto di accesso all’informazione ambientale, stabilendo che il termine entro il quale i dati richiesti debbono essere resi disponibili sia pari a trenta giorni dalla data di avvenuta ricezione dell’istanza, ovvero, a sessanta giorni, se trattasi di una richiesta complessa (Art. 3).
Definizioni
Ai sensi del Decreto 195/2005 si intende per:
La Giunta Comunale con deliberazione n. 29 del 22/02/2011 ha istituito il rimborso spese per la copia di atti e documenti rilasciati dall’Amministrazione Comunale.
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
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