Il Regolamento acustico comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68/2003, stabilisce quanto segue:
Valori limite di emissione - LAeq in dB(A) stabiliti con Regolamento Comunale
Classi di destinazione d'uso del territorio periodo di riferimento - Diurno (6,00 - 22,00) notturno (22,00 - 06,00):
I provvedimenti di deroga possono essere di due tipologie: semplificati e non semplificati.
Semplificati: per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, il Comune può rilasciare deroghe al rumore previo accertamento della completezza della documentazione necessaria, alle condizioni indicate:
Non Semplificati: per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga del tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni (ad esempio attività temporanee che superano i limiti sonori oppure i limiti temporali specificati nelle deroghe di tipo semplificato) il Comune, su istanza dell'interessato, può rilasciare deroghe al rumore previa acquisizione del parere dell'Organo Tecnico competente.
Tale istanza dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa allegando una Relazione descrittiva dell'attività redatta da Tecnico competente; l'istanza verrà quindi inoltrata agli organi competenti per il relativo parere, il cui costo sarà a carico del richiedente.
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971
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