Dall'11 dicembre 2017 il Comune di Sesto Fiorentino rilascia esclusivamente la CIE (carta di identità elettronica).
La carta di identità cartacea viene rilasciata soltanto nei seguenti casi di urgenza:
Per urgenza si intende l'impossibilità di attendere i termini di consegna della CIE da parte del Ministero dell'Interno (sei giorni lavorativi dal momento della richiesta). In ogni caso deve trattarsi di una reale necessità, che il cittadino deve documentare.
VALIDITA' E PROROGA
Non esistono limiti di età per il rilascio della carta d'identità, ma solo una diversa validità temporale:a seconda dell'età:
Le carta di identità rilasciate o rinnovate dal 10 febbraio 2012 scadono nel giorno del compleanno del titolare successivo al termine riportato sopra (ad esempio se è stata rilasciata una carta di identità il 10 febbraio 2012 ad una persona maggiorenne nata il 4 gennaio 2012, il documento scadrà il 4 gennaio 2023, primo compleanno successivo al termine di 10 anni previsto dalla legge).
I cittadini maggiorenni in possesso di carte di identità di validità quinquennale devono recarsi in Comune - in prossimità della scadenza - per la convalida del documento per ulteriori 5 anni.
Poichè le autorità di frontiera di alcuni paesi stranieri non riconoscono la proroga tramite timbro (apostilla), il cittadino che si reca all'estero può richiedere la sostituzione della propria carta con validità quinquennale (anche se già prorogata) con un nuovo documento valido per dieci anni dalla data del rilascio.
VALIDITA' PER L'ESPATRIO
Il cittadino maggiorenne deve dichiarare di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.
I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'A.I.R.E del Comune di Sesto Fiorentino devono presentarsi presso l'Ufficio certificazioni e carte di identità.
Dal 1° giugno 2007 gli uffici consolari possono rilasciare la e rinnovare la carta d'identità a favore degli italiani iscritti in A.I.R.E.
I cittadini stranieri residenti a Sesto Fiorentino possono ottenere la carta d'identità. Il documento ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
I cittadini extracomunitari devono presentare, oltre al passaporto o ad una carta di identità rilasciata da altro Comune italiano, in alternativa:
Nel caso di furto o smarrimento occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento, presentata ad un'autorità italiana.
Il rilascio della carta d'identità è soggetto al pagamento dei diritti fissi pari al € 5,42.
La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno anteriore alla scadenza di quella precedente.
In casi eccezionali, la carta d'identità può essere rilasciata a CITTADINI NON RESIDENTI dietro motivata richiesta. I tempi di rilascio dipendono, in questo caso, dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza (di norma occorrono 7 giorni).
Per i minori di età inferiore a 14 anni, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Se il minore viaggia in compagnia di altre persone maggiorenni (ad esempio viaggi di istruzione, viaggi in compagnia di altri parenti), i genitori o di chi ne fa le veci devono sottoscrivere l'autorizzazione all'espatrio presso il Commissariato di P.S. o la Questura competente.
Il documento non è plastificabile.
Non può essere rilasciata per semplice trasferimento di residenza o per cambiamenti dello stato civile.
Non viene più indicato lo stato civile, salvo espressa richiesta dell'interessato. In tal caso, per le persone non coniugate si utilizza la dizione "stato libero".
Per effetto della attuale emergenza sanitaria la validità dei documenti di identità e riconoscimento é prorogata al 30 settembre 2021 La validità per poter espatriare è limitata alla datadi scadenza indicata nel documento.
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
In caso di mancato rilascio può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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