Il commercio all’ingrosso relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e alla notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), a fronte della quale non sono richieste asseverazioni.
La presentazione della pratica tramite il SUAP del Comune non esonera l'impresa dall'obbligo di denunciare l'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio (CCIAA).
In presenza di tutti i requisiti necessari, l'attività può essere legittimamente iniziata dalla data di presentazione della comunicazione.
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Si applicano i regimi amministrativi specifici previsti per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) e per le seguenti vendite specifiche:
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui sottoporre l’esercizio di vendita congiunta all'ingrosso e dettaglio, e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto espressamente previsto ai commi 5 e 6 della L.R. 62/2018.
La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.
Le disposizioni di cui al comma 6 della L.R. 62/2018 non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 27, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tale ipotesi si applica la disciplina più favorevole all'esercente.
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un'attività di commercio all'ingrosso alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990, prevista quando, sono necessarie, per la stessa attività, più Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) o comunicazioni o notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento sono soggetti al regime amministrativo della SCIA unica, che comporta:
Il subingresso in un'attività di commercio all'ingrosso alimentare è soggetto a:
In caso di subingresso in attività soggetta a prevenzione incendi la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
La cessazione di un'attività di commercio all'ingrosso alimentare, anche per subingresso, è soggetta soltanto a comunicazione alla Camera di Commercio.
ATTENZIONE !
La dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali ai sensi dell'art. 71 D.L.gs.59/2010 può non essere presente in STAR per tutti i codici attività ATECO 45 (commercio all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli) e 46 (commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli).
In caso di assenza in STAR, presentare la dichiarazione dei requisiti morali come allegato, utilizzando il modulo della Camera di Commercio.
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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