Sono soggetti a comunicazione, da trasmettere alternativamente, :
La presentazione della comunicazione tramite il Comune non esonera l'impresa dall'obbligo di denunciare l'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla CCIAA.
In presenza di tutti i requisiti necessari, l'attività può essere legittimamente iniziata dalla data di presentazione (alla Camera di Commercio al Comune) della comunicazione.
Non è soggetta ad alcuna comunicazione l'attività di mero deposito, senza accesso diretto di pubblico, nè presenza stabile di addetti, entro il limite della prevenzione incendi (mq 1.000).
Esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio
E' soggetto al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti comunali. I dati e le informazioni necessarie devono essere compilati nei moduli unificati standardizzati relativi alla specifica attività di commercio al dettaglio.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso.
Negli esercizi che vendono nello stesso locale, all’ingrosso e al dettaglio,
La superficie di vendita viene calcolata nella misura del 50% qualora non sia superiore a 5.000 metri quadrati, essendo Sesto Fiorentino un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.
Quest'ultima disposizione non è cumulabile con quella per gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie (vedi oltre). In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all’esercente.
Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti:
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva delle merci a grande fabbisogno di superficie è calcolata come di seguito:
Tali disposizioni, qualora vi sia coincidenza di prodotti, non sono cumulabili con quelle anzidette. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all’esercente.
Si applicano i regimi amministrativi specifici previsti per le seguenti vendite specifiche:
Apertura, trasferimento di sede, ampliamento in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica, che comporta la presentazione contestuale di:
Subingresso in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo della comunicazione, che comporta la presentazione contestuale di:
Cessazione
E' soggetta a comunicazione direttamente alla Camera di Commercio, in modalità telematica tramite ComUnica.
La dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali ai sensi dell'art. 71 del D.L.gs.59/2010 può non essere presente in STAR per tutti i codici attività ATECO 45 (commercio all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli) e 46 (commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli).
In caso di assenza in STAR, presentare la dichiarazione dei requisiti morali come allegato, utilizzando il modulo della Camera di Commercio.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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