Qualunque cittadino può rivolgersi all'Ufficio Elettorale, in orario di apertura al pubblico, per prendere visione degli atti resi pubblici a termine di legge in occasione delle revisioni delle liste elettorali e dell'aggiornamento dell'albo degli scrutatori.
In caso di rilascio di copia di atti o documenti vari, occorre la richiesta in carta libera.
Rilascio immediato su richiesta
Testo Unico 20.03.1967 n. 223
Legge 241/1990
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
Nei confronti di provvedimenti negativi può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale di Firenze.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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