Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 5 della L 130/2022

Ultimo aggiornamento:

Giovedì, 09 Febbraio 2023

Descrizione

L’art. 5 della L. n. 130/2022, nel testo modificato dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, ha introdotto la “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la Corte di Cassazione” che è stata recepita nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2023.

Modalità di richiesta

COSA FARE PER ADERIRE
Per aderire è necessario presentare apposita domanda sul modulo reperibile in questa pagina internet entro e non oltre il 26/05/2023 a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net

Requisiti del richiedente

Oggetto della definizione agevolata sono solo le controversie tributarie pendenti al 16 settembre 2022 presso la Corte di Cassazione, nelle quali è parte il Comune di Sesto Fiorentino quale ente impositore per le quali quest’ultimo:

  1. risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della controversia sia non superiore a 100.000 euro (Art. 2, comma 1 lettera a) del Regolamento comunale);
  2. risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della controversia sia non superiore a 50.000 euro (Art. 2, comma 1 lettera b) del Regolamento comunale). 

Non possono essere definitive le controversie per le quali alla data del 16 settembre 2022 pendeva il termine per la proposizione del ricorso in Cassazione, senza che questo sia stato notificato.

QUALE E’ IL VALORE DELLA CONTROVERSIA
Per valore della controversia da assumere a base del calcolo per la definizione si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse. L’importo non può superare quelli precedentemente indicati alle lettere a) e b).

Iter procedura

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
La domanda, esente da bollo, può essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

COME SI DETERMINA L’IMPORTO DA PAGARE
L’importo dovuto per la definizione, ai sensi dell’art. 2 c. 4 e 5 del Regolamento Comunale, è pari al:
• 5% del valore della controversia nel caso di cui all’Art. 2, comma 1 lettera a) del Regolamento comunale, ossia nel caso in cui il Comune di Sesto Fiorentino sia risultato integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della controversia sia non superiore a 100.000 euro;
• il 20% del valore della controversia nel caso di cui all’Art. 2, comma 1 lettera b) del Regolamento comunale, ossia nel caso in cui il Comune di Sesto Fiorentino sia risultato soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della controversia sia non superiore a 50.000 euro.

ENTRO QUANDO BISOGNA PAGARE
Il pagamento integrale degli importi dovuti deve essere effettuato entro il 26/05/2023 e l’attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.

COME BISOGNA PAGARE
Per ciascuna controversia è necessario effettuare un distinto versamento in autoliquidazione.
Il versamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena intestato a Comune di Sesto Fiorentino - Servizio di Tesoreria IBAN -   IT 03 Z 01030 38100 000 004 500 094 Causale: "definizione agevolata atto n. ______ del _____________"
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.

DINIEGO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Il comune può notificare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'eventuale diniego della definizione, diniego che è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Entrate - Ufficio Gestione del contenzioso dei tributi comunali
Orario di apertura
Consultare il link

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