Denuncia di nascita

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 31 Gennaio 2023

Descrizione

Il genitore deve presentarsi in orario di apertura al pubblico all'Ufficio di Stato Civile ENTRO I DIECI GIORNI successivi alla data di nascita. Se il decimo giorno è festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale utile. Qualora la denuncia non sia resa entro tale termine, il genitore deve produrre la documentazione che giustifica il ritardo. L'Ufficio di Stato Civile deve, comunque, dare comunicazione al Procuratore della Repubblica. All'Ufficio di Stato Civile possono essere presentate denunce di nascita di bambini nati nel Comune di Sesto Fiorentino oppure nati in altro Comune, purché uno dei genitori sia residente in questo Comune.

 

Iter procedura

La dichiarazione deve essere fatta entro il termine di dieci giorni dalla nascita da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale o da una persona che abbia assistito al parto.

Nel caso che i genitori non siano coniugati, la dichiarazione deve essere presentata da entrambi.

Tempi

La denuncia di nascita viene ricevuta immediatamente dall'Ufficio di Stato Civile

Informazioni

DOPPIO COGNOME PER I NUOVI NATI

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale  n. 286 dell'8 novembre/21 dicembre 2016, i genitori, se d'accordo, possono attribuire ai figli, cittadini italiani, il cognome materno in aggiunta a quello paterno. Nel caso in cui il cognome sia composto da più elementi, si attribuirà l'intero cognome e non solo un elemento (ad esempio se il padre si chiama Degli Innocenti e la madre De Rossi, il figlio potrà chiamarsi Degli Innocenti De Rossi).

L'attribuzione del doppio cognome è possibile solo se vi sia l'accordo di entrambi i genitori.
La scelta del doppio cognome può essere fatta dai genitori coniugati e non, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi.
 

Nel caso in cui non ci si accordo, verrà attribuito il solo cognome paterno.

Avvertenze

L'ufficiale di stato civile è reperibile telefonicamente al n. 347 8670796, solo per le denunce di nascita e di morte, dalle 8.00 alle10.00 della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali

Normativa di riferimento

D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.30

Sentenza Corte Costituzionale 286/2016

 

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile e certificati anagrafici
Referente
Gloria Gualtieri - Serena Marianini
Responsabile
Luca Raiolo
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

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