Dichiarazione di nascita in ospedale

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 31 Gennaio 2023

Descrizione

La dichiarazione di nascita viene resa  entro tre giorni all'Ufficio Nascite dell'Ospedale da uno dei genitori se coniugati e da tutti e due se genitori naturali.

Tale dichiarazione viene inviata, automaticamente all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è posto l'ospedale o su richiesta dei genitori al loro Comune di residenza (se i genitori risiedono in Comuni diversi la dichiarazione viene inviata al Comune di nascita della madre).

Documentazione da presentare

Documento di identità valido.

Tempi

L'atto di nascita viene formato entro 15 giorni dalla nascita.

Informazioni

DOPPIO COGNOME PER I NUOVI NATI

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale  n. 286 dell'8 novembre/21 dicembre 2016, i genitori, se d'accordo, possono attribuire ai figli, cittadini italiani, il cognome materno in aggiunta a quello paterno. Nel caso in cui il cognome sia composto da più elementi, si attribuirà l'intero cognome e non solo un elemento (ad esempio se il padre si chiama Degli Innocenti e la madre De Rossi, il figlio potrà chiamarsi Degli Innocenti De Rossi).

L'attribuzione del doppio cognome è possibile solo se vi sia l'accordo di entrambi i genitori.
La scelta del doppio cognome può essere fatta dai genitori coniugati e non, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi.
 

Nel caso in cui non ci si accordo, verrà attribuito il solo cognome paterno.

 

Normativa di riferimento

D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.30

Sentenza Corte Costituzionale 286/2016

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile e certificati anagrafici
Referente
Gloria Gualtieri, Serena Marianini
Responsabile
Luca Raiolo
Orario di apertura
Consultare il link a destra.

FEEDBACK



Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *