I cittadini stranieri, non appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea, iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Sesto Fiorentino, hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione relativa alla loro dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
Il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale può essere presentato utilizzando il modulo presente nella sezione documenti e modulistica di questa pagina:
L'invio della dichiarazione di rinnovo della dimora abituale per via telematica è consentito con una delle seguenti forme alternative tra loro:
Avere la propria dimora abituale (quindi abitare stabilmente) nel Comune di Sesto Fiorentino.
Una volta ricevuta la dichiarazione l’ufficio provvede ad aggiornare la banca dati comunale con i nuovi dati del permesso di soggiorno.
In caso di mancata presentazione entro il termine di 60 giorni dal rinnovo, l’ufficio provvede ad inviare un sollecito agli interessati con l’invito a rendere la dichiarazione, assegnando un ulteriore tempo di 30 giorni per la presentazione. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno senza aver ricevuto alcuna dichiarazione viene provveduto alla cancellazione dall’Anagrafe.
Nel caso di presentazione allo sportello della dichiarazione, la registrazione è immediata. In caso di invio telematico l’ufficio provvede all’aggiornamento della posizione entro due giorni lavorativi dal ricevimento.
Si raccomanda la presentazione tempestiva della dichiarazione per non incorrere nella conseguente cancellazione anagrafica per mancata presentazione della dichiarazione che può portare a problemi in sede di richiesta della cittadinanza italiana per coloro che ne fossero interessati.
Si ricorda che in caso di presentazione della ricevuta di invio per posta raccomandata della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, occorre comunque presentare successivamente, al momento dell’ottenimento del documento, una copia dello stesso.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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