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Dichiarazione di rinnovo della dimora abituale di cittadini non comunitari

Ultimo aggiornamento:

Venerdì, 27 Gennaio 2023

Descrizione

I cittadini stranieri, non appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea, iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Sesto Fiorentino, hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione relativa alla loro dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

Modalità di richiesta

Il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale può essere presentato utilizzando il modulo presente nella sezione documenti e modulistica di questa pagina:

  • per via telematica

L'invio della dichiarazione di rinnovo della dimora abituale per via telematica è consentito con una delle seguenti forme alternative tra loro:

  1. la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale ed inviata o tramite PEC all'indirizzo servizidemografici@pec.sesto-fiorentino.net o tramite mail ordinaria all'indirizzo residenza@comune.sesto-fiorentino.fi.it  (i file devono essere inviati soltanto in formato .pdf);
  2. la dichiarazione deve essere inserita nel testo di una PEC da inviare all'indirizzo di PEC sopra indicato, purchè le credenziali di accesso alla casella di posta del mittente siano state rilasciate previa identificazione del titolare;
  3. la copia della dichiarazione, con firma autografa e copia del documento di identità del dichiarante, devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite mail ordinaria all'indirizzo residenza@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
  • per raccomandata indirizzata al Comune di Sesto Fiorentino, Ufficio Trasferimenti di Residenza, Piazza Vittorio Veneto, 1, CAP 50019;
  • su appuntamento tramite il centralino metropolitano 055055
  • direttamente all'Ufficio Protocollo

Requisiti del richiedente

Avere la propria dimora abituale (quindi abitare stabilmente) nel Comune di Sesto Fiorentino.

Documentazione da presentare

  1. dichiarazione di dimora abituale compilata con tutti i dati richiesti;
  2. copia del documento di identità valido del dichiarante;
  3. copia del permesso di soggiorno rinnovato oppure ricevuta della richiesta di rinnovo inviata a mezzo posta raccomandata. In questo caso occorre comunque, una volta entrati in possesso, presentare copia del permesso di soggiorno rinnovato.

Iter procedura

Una volta ricevuta la dichiarazione l’ufficio provvede ad aggiornare la banca dati comunale con i nuovi dati del permesso di soggiorno.
In caso di mancata presentazione entro il termine di 60 giorni dal rinnovo, l’ufficio provvede ad inviare un sollecito agli interessati con l’invito a rendere la dichiarazione, assegnando un ulteriore tempo di 30 giorni per la presentazione. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno senza aver ricevuto alcuna dichiarazione viene provveduto alla cancellazione dall’Anagrafe.

Tempi

Nel caso di presentazione allo sportello della dichiarazione, la registrazione è immediata. In caso di invio telematico l’ufficio provvede all’aggiornamento della posizione entro due giorni lavorativi dal ricevimento.

Avvertenze

Si raccomanda la presentazione tempestiva della dichiarazione per non incorrere nella conseguente cancellazione anagrafica per mancata presentazione della dichiarazione che può portare a problemi in sede di richiesta della cittadinanza italiana per coloro che ne fossero interessati.
Si ricorda che in caso di presentazione della ricevuta di invio per posta raccomandata della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, occorre comunque presentare successivamente, al momento dell’ottenimento del documento, una copia dello stesso.

Normativa di riferimento

  • Decreto Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 art. 7 comma 3 come sostituito dall’art. 14, comma 2 D.P.R 31 agosto 1999, n. 394
  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
  • Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31/08/1999, art. 15 comma 2
  • Legge n. 94 del 05.07.2009 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica” art. 1 comma 28 (modificato l’art. 11 comma 1 lett. C del D.P.R. n. 223/1989)

Reclami ricorsi opposizioni

POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Elettorale e Trasferimenti di Residenza
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra

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