L'interessato deve presentare domanda in carta libera al Sindaco entro il 30 novembre di ogni anno per essere incluso dall'anno successivo nell'albo.
NON OCCORRE RIPRESENTARE LA DOMANDA OGNI ANNO, poichè l'iscrizione all'Albo è valida fino a rinuncia o cancellazione dall'anagrafe di Sesto Fiorentino.
La domanda può essere presentata in alternativa:
Possono essere nominati scrutatori tutti coloro che sono iscritti all’Albo.
Gli scrutatori vengono nominati sorteggiando tra gli iscritti in Albo nelle seguenti quantità:
Per rientrare nella categoria dei disoccupati gli scrutatori iscritti all’Albo devono presentare la dichiarazione di disoccupazione e di iscrizione al Centro per l’Impiego, utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Elettorale da presentare al Protocollo del Comune o da inviare alla casella di PEC istituzionale protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
Le dichiarazioni devono pervenire al Comune in occasione di ogni consultazione elettorale entro il 35° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
Il 5% delle dichiarazioni pervenute saranno sottoposte a verifica, come previsto dal regolamento comunale per i controlli sulle autocertificazioni approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 192 dell’11 dicembre 2012.
L'albo viene aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno.
Il modulo da compilare è pubblicato in questa pagina ed è fornito a richiesta dall'Ufficio elettorale o dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Legge 8/5/1989, n. 95 modificata ed integrata con legge 21/3/1990 n. 53
art. 38 D.P.R. 30/03/1957 n. 361.
Legge n.120 del 30.4.1999
Legge 21/12/2005 n. 270
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
In caso di mancata iscrizione rilascio può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale di Firenze.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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