Il Parroco o il Ministro di culto che celebra il matrimonio deve richiedere la trascrizione, entro 5 giorni dalla celebrazione.
L'Ufficiale di Stato Civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, provvede entro breve tempo.
La trascrizione può essere effettuata anche successivamente su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro.
Richiesta di trascrizione del celebrante o domanda scritta degli sposi ( od i uno di essi)
Il procedimento di conclude entro 10 giorni.
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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