Misure temporanee per contrastare fenomeni di inquinamento atmosferico

Ultimo aggiornamento:

Venerdì, 27 Gennaio 2023

Descrizione

Modulo 1

In aggiunta al provvedimento permanente istituito con la citata Ordinanza Sindacale n. 754/2016, è permanentemente vigente l'Ordinanza Sindacale n. 756 del 28/11/2016 che in estrema sintesi dispone:

  •     il divieto dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 novembre al 31 dicembre di ciascun anno, di accensione fuochi liberi a cielo aperto;
  •     di evitare l'uso di legna in caminetti e stufe, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento o siano inseriti in un processo produttivo;
  •     di contenere i consumi energetici del riscaldamento attraverso una corretta regolazione dei periodi di accensione e della temperatura;
  •     di utilizzare per gli spostamenti i mezzi pubblici o i mezzi di trasporto non inquinanti dell'aria;
  •     di spengere i motori dei veicoli in sosta nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.


IL SINDACO RICORDA che le norme vigenti dispongono che gli impianti termici possono essere accesi per un periodo giornaliero massimo di 12 ore e con temperature di 18° C (edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili) e 20° C (tutti gli altri edifici).

Modulo 2

L’incrocio dei valori registrati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente gestita da ARPAT e le previsioni metereologiche predisposte dal LAMMA permettono di definire l’indice ICQA. Al raggiungimento del valore di ICQA =2 viene emessa un’ordinanza che prevede misure aggiuntive a quelle riportate sopra per un tempo minimo di 5 giorni consecutivi. I divieti introdotti con l’ordinanza Modulo 2 sono in estrema sintesi quelli elencati di seguito:

  1.     divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
  2.     riduzione a 8 ore del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet;
  3.     impostare la temperatura negli ambienti riscaldati a gasolio o pellet, al massimo a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (edifici adibiti a attività industriali, artigianali e assimilabili) e al massimo a 18° C per gli altri edifici;
  4.     divieto di circolazione dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 ai seguenti veicoli:
  •     Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 53 lettera a), non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive (immatricolati ante 01/01/2003);
  •     Autovetture a benzina Euro 1 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive; (immatricolati ante 01/01/1997);
  •     Autovetture diesel Euro 3 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive; (immatricolati ante  01/01/2006);
  •     Veicoli diesel Euro 1 ed euro 2 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 98/69/CE o normative successive (immatricolati ante 01/01/2001).
  •     Tutte le categorie di veicoli oggetto dell'ordinanza n° 527 del 13 dicembre 2016 relativa alle misure strutturali di blocco del traffico per la lotta all'inquinamento atmosferico


Le limitazioni dell’ordinanza Modulo 2 si applica sull’area del Centro Abitato di Sesto F.no così come definito dal Codice della Strada.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ambiente - Ufficio politiche di sostenibilità ambientale, tutela del territorio e dell'ambiente, ciclo dei rifiuti, tutela degli animali, servizio idrico integrato
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

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