Il servizio di pre-scuola consiste nel garantire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie che per ragioni familiari hanno la necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni.
Il servizio è istituito a domanda degli utenti, da verificarsi per ogni anno scolastico, previo raggiungimento di un numero minimo di 9 bambini iscritti.
Il servizio attualmente, fino al termine dell'a.s. 2023/24 è gestito in concessione a un soggetto terzo (Cooperativa Convoi).
Per usufruire del servizio è necessaria l'iscrizione da effettuare esclusivamente online al link indicato nella presente scheda alla voce "Servizi on line"
La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi anche se già utilizzato nell'anno scolastico precedente.
Le iscrizioni possono essere accettate anche nel corso dell'anno scolastico, e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili e con l’organizzazione del singolo servizio.
Per l’a.s. 2024/2025 le iscrizioni online ancora non sono attive (per informazioni di dettaglio contattare l'ufficio al n. verde 800.160.270 oppure per email all'indirizzo: prescuola@comune.sesto-fiorentino.fi.it)
L'ammissione o la non ammissione al Servizio viene comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla avvenuta trasmissione dei dati relativi alle iscrizioni scolastiche da parte delle direzioni didattiche.
Il servizio di pre-scuola è garantito dalle 7,30 fino all’inizio delle attività scolastiche.
Modalità di rinuncia
La rinuncia al servizio dovrà essere effettuata via e-mail all’indirizzo prescuola@comune.sesto-fiorentino.fi.it.
Per informazioni sui costi e sulle modalità di pagamento del servizio consultare il Regolamento allegato alla presente pagina
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
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