Si tratta del riconoscimento di maternità o paternità relativo a figli naturali, cioè nati da una coppia non sposata.
Il riconoscimento avvienepresso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NASCITURO
Entrambi i genitori naturali possono riconoscere il figlio prima della nscita, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile con certificazione del medico della ASL che attesta lo stato di gravidanza.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE, SUCCESSIVO ALLA DENUNCIA DI NASCITA
Entrambi o uno solo dei genitori possono riconoscere il figlio in un momento successivo alla dichiarazione di nascita, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
La dichiarazione in entrambi i casi deve essere resa dal genitore o dai genitori naturali, che devono avere compiuto 16 anni.
E' necessaria la presentazione di documentazione, da richiedere, unitamente agli ulteriori chiarimenti, all'Ufficio Stato Civile.
Il procedimento si conclude entro trenta giorni.
Nel caso di riconoscimento paterno successivo al riconoscimento materno, i genitori devono richiedere al Tribunale l'attribuzione del cognome al bambino, indicando nella domanda la propria scelta.
D.P.R. 3.11.2000 n.396 art.42 e seguenti.
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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