Rilascio dell'estratto per riassunto o della copia integrale di atto di morte

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 31 Gennaio 2023

Descrizione

Per richiedere l'estratto per riassunto dell'atto di morte occorre recarsi presso l'ufficio in orario di apertura al pubblico.

L'estratto per riassunto può anche essere richiesto on line attraverso il servizio appositamente dedicato o tramite tramite posta ordinaria allegando busta preaffrancata per la risposta per la risposta.

L'estratto per riassunto dell'atto di morte può essere rilasciato solo per:

  •     decesso avvenuto a  Sesto Fiorentino
  •     decesso avvenuto all'estero e  trascritto nel Comune di Sesto Fiorentino.

La copia integrale può essere rilasciata solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure dietro motivata richiesta da cui risulti l'interesse personale e concreto del richiedente per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, oppure decorsi 70 anni dalla formazione dell'atto.

Requisiti del richiedente

L'estratto può essere richiesto da chiunque purché in possesso dei dati anagrafici esatti del deceduto, compilando apposita domanda con documento valido.

Tempi

Il rilascio è immediato.

Informazioni

L'estratto per riassunto può essere rilasciato anche su modello plurilingue.

 

Normativa di riferimento

D.P.R. 3.11.2000 n.396 art.106 e 107

Reclami ricorsi opposizioni

RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

POTERE SOSTITUTIVO

In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile e certificati anagrafici
Referente
Gloria Gualtieri - Serena Marianini
Responsabile
Luca Raiolo
Tel
055/4496250 - 055/4496368
Orario di apertura
Consultare il link a destra

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