Stallo di sosta assegnato a titolare di contrassegno invalidi

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 16 Gennaio 2024

Descrizione

Per stallo di sosta assegnato si intende un'area della sede stradale appositamente delimitata da segnaletica orizzontale e verticale in ottemperanza a quanto previsto dal Codice della Strada, espressamente riservata ad un veicolo avente esposto un contrassegno invalidi riportante uno specifico numero di autorizzazione. Tale numero di autorizzazione deve corrispondere a quello indicato sul cartello stradale di divieto di sosta posizionato in corrispondenza dello stallo.
Al fine di poter sostare nello stallo di sosta assegnato occorre che il contrassegno con il numero riportato sul segnale stradale venga esposto sul parabrezza anteriore del veicolo, così da essere interamente visibile dagli addetti ai controlli. Sul veicolo deve essere esposto il contrassegno originale, in quanto non è ammesso l'utilizzo di copie.

Revoca dello stallo di sosta invalidi assegnato:
Gli stalli di sosta assegnati si intendono revocati automaticamente qualora l’autorizzazione in deroga della persona interessata sia decaduta ovvero la persona interessata abbia variato la propria residenza.

Modalità di richiesta

La richiesta, debitamente compilata su moduli appositamente predisposti in carta libera, può essere presentata a:

Requisiti del richiedente

Per ottenere lo stallo invalidi assegnato occorre che per il richiedente ricorrano i seguenti presupposti:
a) sia in possesso dell’autorizzazione in deroga e relativo contrassegno di parcheggio per  persone diversamente abili di cui all’art. 381, comma 2, D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
b) sia in possesso di certificazione rilasciata dall'ufficio medico - legale dalla competente A.S.L. attestante le particolari condizioni invalidanti di cui all’art. 381, comma 5, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, qualora non già prodotta al competente Ufficio comunale per ottenere il contrassegno di parcheggio persone diversamente abili.
c) l’abitazione presso la quale è domiciliato o residente, oppure dove esercita l’attività lavorativa, sia collocata in zona ad alta densità di traffico;
d) sia proprietario di veicolo o il veicolo sia di proprietà di persona con lui convivente o abbia a disposizione un veicolo appositamente e permanentemente adattato all’uso particolare del trasporto dei diversamente abili e ciò sia annotato sulla carta di circolazione dello stesso;
e) non abbia disponibilità di garage, posto auto o altra struttura idonea al ricovero del proprio veicolo. Nel caso in cui la predetta struttura non sia agevolmente accessibile, per la concessione dello stallo di sosta assegnato è necessaria una relazione tecnica a cura di un tecnico iscritto all’albo, prodotta direttamente dall’interessato, dalla quale si rilevi che la struttura di cui trattasi non presenta le caratteristiche previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di abbattimento di barriere architettoniche e che il suo adeguamento è materialmente impossibile;
f) nel caso di posteggio assegnato in prossimità del luogo di lavoro o di studio, dichiarazione su carta intestata rilasciata dal datore di lavoro o dal dirigente dell’istituto scolastico con la quale si attesti:
- l’indisponibilità di posti auto pertinenziali e adeguatamente accessibili (in tal ultimo caso si rinvia a quanto previsto alla lettera e) ovvero la necessità di relazione tecnica che attesti l’inaccessibilità)
-  l’assunzione del disabile a tempo indeterminato e l’indicazione dei giorni e del relativo orario di lavoro o studio;
g) che l'area ove è richiesto lo stallo di sosta assegnato sia compatibile con la sosta veicolare ai sensi delle norme del vigente Codice della Strada.

Documentazione da presentare

Richiesta in carta libera, utilizzando il modello appositamente predisposto, alla quale deve risultare allegata la seguente documentazione:

1) documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente in caso di presentazione della domanda allo sportello ovvero fotocopia dello stesso in caso di trasmissione attraverso altro canale;
2) certificazione medica rilasciata dalla competente ASL attestante il riconoscimento delle condizioni previste dell'art. 381, comma 5, D.P.R. 495 del 16.12.1992;
3) eventuale relazione tecnica di un professionista abilitato.
 

Iter procedura

Una volta presentata la domanda, la stessa sarà consegnata dall’ufficio Front Office al Servizio Mobilità e Viabilità i cui tecnici, dopo aver effettuato un sopralluogo ed aver analizzato la documentazione allegata alla pratica, provvederanno all’emissione dell’ordinanza nonché alla realizzazione dello stallo di sosta assegnato.

Costi

Concessione e realizzazione gratuita, salvo i costi per l’abbattimento di eventuali barriere architettoniche.

Tempi

L'emissione della relativa Ordinanza di istituzione dello stallo di sosta assegnato avviene entro 30 giorni dalla richiesta, previo sopralluogo di verifica della realizzabilità dell'area da parte dei tecnici del Servizio Mobilità e Viabilità. Successivamente detto ufficio procede a disporre per la materiale realizzazione dello stallo e della relativa segnaletica.

Modalità di fruizione

Lo stallo assegnato è di esclusivo uso del titolare del contrassegno.

Informazioni

PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA - Ufficio Front Office Polizia Municipale - vedi link

PER INFORMAZIONI SU TEMPI E MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PRATICA - Ufficio Mobilità, viabilità e trasporti, occupazioni temporanee suolo pubblico, passi carrabili - vedi link
 

Avvertenze

Tutti i cambiamenti e le modifiche che interverranno dopo la realizzazione dello stallo di sosta assegnato (ad esempio cambio di residenza del titolare dell’autorizzazione) devono essere prontamente comunicati Servizio Mobilità e Viabilità.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, art. 188, “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”;
  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di attuazione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, art. 381, “Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide”;
  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
  • “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga alla circolazione dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili, dei relativi contrassegni e per l’istituzione di stalli di sosta assegnati” approvato con Deliberazione della Consiglio Comunale del 21.4.2015, n.117.

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Mobilità e viabilità -Mobilità, viabilità e trasporti, occupazioni temporanee suolo pubblico, passi carrabili.
Referente
Vedi Sezione Informazioni

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