La notifica sanitaria effettuata dagli OSA (Operatori del Settore Alimentare) ai fini della registrazione ex art. 6 Reg. CE 852/2004 è resa disponibile sul Servizio Telematico di Accettazione Regionale e delle pratiche SUAP e deve essere presentata in occasione delle seguenti operazioni:
Con l’approvazione della modulistica standardizzata di notifica sanitaria, tutti gli altri adempimenti precedentemente previsti per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in ordine alla registrazione in base alle precedenti norme e disposizioni nazionali e regionali - quali modifiche strutturali o impiantistiche dei locali, dati relativi ai mezzi di trasporto funzionali ad uno stabilimento già registrato/riconosciuto, ecc. - non devono più essere effettuati e non possono essere più richiesti agli operatori del settore alimentare neppure attraverso modalità alternative
La notifica viene presentata a mezzo del servizio di accettazione telematica regionale STAR dall’OSA al SUAP del Comune ove ha sede lo stabilimento o l’attività che la trasmette immediatamente alla ASL. La ricevuta di inoltro telematico rilasciata da STAR dovrà essere conservata dall’OSA ai fini della dimostrazione agli organi di controllo ufficiale dell’avvenuta notifica.
Sono disponibili i seguenti endo-procedimenti da attivare sul portale STAR
Si tratta di dichiarazioni ed attestazioni che vengono presentate all'utente dopo aver selezionato l'opportuno endo-procedimento ASL
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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