La palestra è il locale dove si praticano attività motorio-ricreative e/o sportive.
La nostra normativa regionale regola le palestre nelle quali si esercitano attività motorio-ricreative e sportive, non disciplinate da norme approvate dalle Federazioni Sportive Nazionali.
Le attività sportive disciplinate da norme approvate dalle Federazioni Sportive Nazionali, sia in forma agonistica sia in forma non agonistica, debbono essere esercitate in locali conformi al DCN CONI n.1379/2008, oltre al D.M. 18.03.1996.
Non sono soggette alla normativa regionale neppure le palestre e gli impianti sportivi scolastici.
Non sono da considerare palestre e quindi riconducibili alla normativa della Regione Toscana o al DCN CONI n.1379/2008 , oltre al D.M. 18.03.1996 le scuole di ballo e i locali in cui si esercitino discipline riconducibili ad espressioni filosofiche dell’individuo (ad esempio yoga), purché lo scopo sia insegnare la disciplina e non il fare movimento (art.1 comma 2 lett. b) DPGR 7/2007).
Per impianto sportivo, invece, si intende un "insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive".
Un impianto sportivo deve soddisfare tutti i basilari obblighi di sicurezza, quali un certo grado di resistenza delle strutture al fuoco ed agli eventi sismici, impianti elettrici a norma, uscite di sicurezza.
Deve essere rispettata anche la normativa in materia igienico-sanitaria, attraverso l’adempimento di una serie di obblighi, quali, ad esempio, la dotazione di adeguati servizi igienici nella zona aperta agli spettatori.
In aggiunta alla normativa del Ministero dell'Interno, ogni impianto sportivo deve soddisfare anche i regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, per le singole attività sportive riconosciute dal CONI.
Tramite il portale STAR selezionando la voce 93.13 Palestre
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
La SCIA ha efficacia immediata dalla data di trasmissione tramite il portale STAR
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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