A seguito del trasferimento della propria residenza all'estero il cittadino italiano può chiedere l'iscrizione in A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)
Per ottenere l'iscrizione all'A.I.R.E. del Comune di Sesto Fiorentino sono necessari:
- ultima residenza prima dell'espatrio a Sesto Fiorentino,
oppure
- atto di nascita trascritto a Sesto Fiorentino,
oppure
- residenza di un parente o di un ascendente convivente a Sesto Fiorentino.
Per l'iscrizione in AIRE, un cittadino italiano residente a Sesto Fiorentino deve:
- dare comunicazione al Consolato d'Italia competente per territorio che trasmette la richiesta di iscrizione in AIRE al Comune
oppure
- dare comunicazione all'Ufficio Trasferimenti di Residenza alcuni giorni prima del trasferimento.
A seguito di tale comunicazione, viene avviata la pratica di cancellazione per emigrazione all'estero, con conseguente iscrizione all'AIRE del Comune.
Una volta che il cittadino è arrivato nel Paese estero deve recarsi al Consolato Italiano competente per territorio e rendere la dichiarazione di trasferimento. Tale adempimento deve essere svolto entro 90 giorni dal trasferimento. Il Consolato svolgerà l'istruttoria ed invierà le relative comunicazioni. La dichiarazione di trasferimento all'estero può essere resa anche on line attraverso il portale dei servizi consolari.
Una volta pervenuta all'Ufficio la dichiarazione resa al Consolato italiano presso lo stato estero in oggetto, l'iscrizione è perfezionata e decorre retroattivamente dal giorno in cui l'emigrazione all'estero fu dichiarata all'Ufficiale dell'Anagrafe.
L'eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se non seguita dalla dichiarazione del Consolato, comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, con conseguente segnalazione al Prefetto.
48 ore per l'inserimento della richiesta; entro 90 giorni deve pervenire la conferma da parte dell'Autorità italiana all'estero.
Non possono ottenere l'iscrizione all'A.I.R.E. i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, che siano notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963.
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIONALI
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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