Affidamento delle ceneri derivanti dalle cremazioni dei defunti

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 24 Ottobre 2023

Descrizione

La Legge n. 130/2001 e la L.R.T. n. 29/2004 prevedono che il defunto, con propria disposizione testamentaria, o, in mancanza, il coniuge o i parenti del defunto individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile possano richiedere l'affidamento e la conservazione delle ceneri risultanti dalla cremazione.
Può ottenere l'affidamento dell'urna qualunque persona o ente scelti liberamente del defunto o da chi può manifestarne la volontà.
La domanda di affidamento deve essere presentata al Comune di decesso o al Comune in cui si trovano le ceneri al momento della richiesta.

Modalità di richiesta

La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.

Inoltre:

  •     per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
  •     in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
  •     per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.

Costi

    € 16,00 per l'istanza in bollo.

Tempi

Rilascio immediato.

Normativa di riferimento

L. 130/2001, L.R.T. 29/2004, come integrata e modificata con L.R.T. n. 66/2013, Regolamento comunale sulla cremazione e sulla destinazione delle ceneri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14/11/2006 e modificato con le successive deliberazioni Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 09/09/2014 e  n.77 del 29/09/2014

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile e certificati anagrafici
Referente
Gloria Gualtieri, Serena Marianini
Responsabile
Luca Raiolo
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra

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