Affittacamere

Ultimo aggiornamento:

Venerdì, 29 Dicembre 2023

Descrizione

INFORMAZIONI GENERALI

Con legge quadro 217/1983 è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri per la classificazione delle strutture ricettive del sistema turistico, distintamente per tipi di esercizio. In Toscana sono vigenti in materia la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico del sistema turistico regionale) e il relativo regolamento attuativo 47/R/2018.

Gli esercizi di affittacamere rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016.

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.

Gli affittacamere possono essere gestiti:

  • in forma imprenditoriale: uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio
  • in forma non imprenditoriale:  l'attività può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

L'utilizzo delle abitazioni per l'attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici. La disposizione deve essere letta congiuntamente al Regolamento Urbanistico comunale attualmente vigente. Il regolamento prevede che non vi sia mutamento d’uso solo se l’attività è svolta nell’abitazione di residenza (art.74 punti 6 e 13).

L'attività di affittacamere non consente alcuna somministrazione diretta di alimenti e bevande, ad esclusione di quella effettuata mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 62/2018.

Modalità di richiesta

AVVIO DELL’ATTIVITA’: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.60 della L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).

In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.

Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura.

Nel caso in cui l’affittacamere effettui attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN DISTRIBUTORI AUTOMATICI può presentare la SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), oppure può presentare la SCIA relativa all’affittacamere e quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici.

Ciò vale anche per ULTERIORI ATTIVITA’ per le quali si applicano i relativi regimi amministrativi.

Requisiti del richiedente

REQUISITI SOGGETTIVI

  • non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
  • non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
  • nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore
  • nel caso di affittacamere non professionale, è necessario che chi presenta la pratica abbia la residenza e il domicilio nell’abitazione.
  • i cittadini extracomunitari  devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative

 

REQUISITI DEI LOCALI (art.47 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016)

I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione, come di seguito esposti.

  • per le camere a più di 2 (due) letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a 2 (due) letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a 2 (due) letti.
  • alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
  • gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi
  • per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.

 

PREVENZIONE INCENDI occorre osservare quanto previsto dal DM 09/04/1994 per le attività con ricettività non superiore a venticinque posti letto

In particolare:
- le strutture orizzontali e verticali hanno resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
- è assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti;
- è osservato quanto disposto ai punti 11.2, 13, 14, 17, del D.M. 9.4.1994.

Quanto sopra come indicato dai vigili del fuoco ai seguenti link:
Vigili del Fuoco - Attività 66: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, simili, con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie > 3.000 m2.
Vigili del fuoco - Attività 81: Attività non soggette

DENOMINAZIONE (art.13 regolamento 47/R/2018)

La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.

INSEGNA (art.14 regolamento 47/R/2018) All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.

Per l’apposizione dell’insegna si rinvia al seguente link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/suap-installazione-mezzi-pubblicitari-e-di-tende-parasole-prive-di-messaggi . Sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star) dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06

Iter procedura

Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:

VARIAZIONI; SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’; SUBINGRESSO; CESSAZIONE

  • VARIAZIONI: Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star)

Il trasferimento e l'ampliamento della capacità ricettiva dell'attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell'immobile

Occorre anche comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura entro il 30 aprile successivo alla variazione; si rinvia alla voce comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura per maggiori chiarimenti

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’: si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti

  • SUBINGRESSO (art. 61 L.R.86/2016). Il subingresso nell’esercizio dell’attività per trasferimento, tra vivi o a causa di morte, della titolarità o della gestione della struttura è soggetto a comunicazione al SUAP da parte del subentrante, che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi.

Insieme alla comunicazione di subingresso occorre comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura ricettiva, si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti

La comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

Occorre inoltre valutare se è necessario per regolamento comunale presentare domanda di subingresso nell’insegna o domanda di autorizzazione per la modifica della stessa. Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/suap-installazione-mezzi-pubblicitari-e-di-tende-parasole-prive-di-messaggi .

  • CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’: (art.63 L.R.86/2016) La definitiva cessazione dell’attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive ENTRO trenta giorni dal verificarsi. Non è dovuto il pagamento di diritti.

La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line.  A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).

Nei casi cessazione a seguito di cessione della titolarità o della gestione della struttura non è necessaria la comunicazione di cessazione, in quanto sarà il nuovo titolare che dovrà fare la comunicazione di subentro.

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’: SERVIZI MINIMI DA ASSICURARE; ACCESSO DI ANIMALI; ASSISTENZA SANITARIA; INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITA’ PER I DISABILI.

 SERVIZI MINIMI DA ASSICURARE (art. 47 regolamento 47/R/2018);

  • pulizia giornaliera dei locali;
  • cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  • addetto sempre reperibile. Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
  • wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione. Ai sensi dell’art.15 del regolamento per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Inoltre:

  • il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell’esercizio, devono comunque essere reperibili (art.18 regolamento 47/R/2018);
  • la struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Deve inoltre essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale (art.16 regolamento 47/R/2018);
  • le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate (art.18 regolamento 47/R/2018);
  • come tutte le e strutture ricettive, e qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, gli affittacamere forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A al regolamento attuativo 47/R/2018 e secondo le indicazioni ivi contenute. Il sito web dell'affittacamere deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione. (articolo 2 regolamento 47/R/2018)
  • la struttura  può consentire l’accesso di animali d’affezione  al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura. Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”). (art. 17 regolamento 47/R/2018)

Costi

I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti

Normativa di riferimento

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
  • D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) e relativa Tabella A sul regime amministrativo applicabile
  • Testo unico del sistema turistico regionale, approvato con L.R. Toscana 86/2016
  • Regolamento di attuazione della L.R. 86/2016, approvato con D.P.G.R. 47/R/2018

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
SUAP - Ufficio SUAP - Commercio in sede fissa, strutture ricettive, servizi alla persona, sociale
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra

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