INFORMAZIONI GENERALI
Con legge quadro 217/1983 è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri per la classificazione delle strutture ricettive del sistema turistico, distintamente per tipi di esercizio. In Toscana sono vigenti in materia la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico del sistema turistico regionale) e il relativo regolamento attuativo 47/R/2018.
Gli esercizi di affittacamere rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016.
Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
Gli affittacamere possono essere gestiti:
L'utilizzo delle abitazioni per l'attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici. La disposizione deve essere letta congiuntamente al Regolamento Urbanistico comunale attualmente vigente. Il regolamento prevede che non vi sia mutamento d’uso solo se l’attività è svolta nell’abitazione di residenza (art.74 punti 6 e 13).
L'attività di affittacamere non consente alcuna somministrazione diretta di alimenti e bevande, ad esclusione di quella effettuata mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 62/2018.
AVVIO DELL’ATTIVITA’: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.60 della L.R.86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura.
Nel caso in cui l’affittacamere effettui attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN DISTRIBUTORI AUTOMATICI può presentare la SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), oppure può presentare la SCIA relativa all’affittacamere e quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici.
Ciò vale anche per ULTERIORI ATTIVITA’ per le quali si applicano i relativi regimi amministrativi.
REQUISITI SOGGETTIVI
REQUISITI DEI LOCALI (art.47 regolamento 47/R/2018; art.54 comma 1 L.R.86/2016)
I locali devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione, come di seguito esposti.
PREVENZIONE INCENDI occorre osservare quanto previsto dal DM 09/04/1994 per le attività con ricettività non superiore a venticinque posti letto
In particolare:
- le strutture orizzontali e verticali hanno resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
- è assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti;
- è osservato quanto disposto ai punti 11.2, 13, 14, 17, del D.M. 9.4.1994.
Quanto sopra come indicato dai vigili del fuoco ai seguenti link:
Vigili del Fuoco - Attività 66: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, simili, con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie > 3.000 m2.
Vigili del fuoco - Attività 81: Attività non soggette
DENOMINAZIONE (art.13 regolamento 47/R/2018)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
INSEGNA (art.14 regolamento 47/R/2018) All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia al seguente link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/suap-installazione-mezzi-pubblicitari-e-di-tende-parasole-prive-di-messaggi . Sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star) dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06
Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:
VARIAZIONI; SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’; SUBINGRESSO; CESSAZIONE
Il trasferimento e l'ampliamento della capacità ricettiva dell'attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell'immobile
Occorre anche comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura entro il 30 aprile successivo alla variazione; si rinvia alla voce comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura per maggiori chiarimenti
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’: si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti
Insieme alla comunicazione di subingresso occorre comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura ricettiva, si rinvia all’apposita voce per maggiori chiarimenti
La comunicazione di subingresso deve essere effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Occorre inoltre valutare se è necessario per regolamento comunale presentare domanda di subingresso nell’insegna o domanda di autorizzazione per la modifica della stessa. Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/suap-installazione-mezzi-pubblicitari-e-di-tende-parasole-prive-di-messaggi .
La comunicazione deve essere effettuata con modalità on line. A tal fine deve essere utilizzata la modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
Nei casi cessazione a seguito di cessione della titolarità o della gestione della struttura non è necessaria la comunicazione di cessazione, in quanto sarà il nuovo titolare che dovrà fare la comunicazione di subentro.
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’: SERVIZI MINIMI DA ASSICURARE; ACCESSO DI ANIMALI; ASSISTENZA SANITARIA; INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITA’ PER I DISABILI.
SERVIZI MINIMI DA ASSICURARE (art. 47 regolamento 47/R/2018);
Inoltre:
I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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