INFORMAZIONI GENERALI
Con legge quadro 217/1983 è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri per la classificazione delle strutture ricettive del sistema turistico, distintamente per tipi di esercizio. In Toscana sono vigenti in materia la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico del sistema turistico regionale) e il relativo regolamento attuativo 47/R/2018.
Si definiscono ALBERGHI le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Possono assumere la denominazione di MOTEL gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
Possono assumere la denominazione di VILLAGGIO ALBERGO gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Possono assumere la denominazione di RESIDENZE D’EPOCA gli alberghi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42.
Negli alberghi è consentita:
- l’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 62/2018 (Codice del commercio).
Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate, e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni non è richiesto il possesso di requisiti professionali specifici, fermo il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia sanitaria.
Maggiori informazioni possono essere reperite al link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/suap-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-in-bar-ristoranti-e-altri;
In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti gli alberghi e le loro dipendenze sono classificate con un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo la tabella di classificazione (allegato C) prevista nel regolamento.
La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione all’atto della presentazione della SCIA per l’avvio dell’attività.
AVVIO DELL’ATTIVITA’: l’attività è soggetta a SCIA ai sensi dell’art.32 L.R. 86/2016 da presentare avvalendosi della modulistica reperibile sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star).
In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
Per APERTURA ANNUALE si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare; per APERTURA STAGIONALE si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
Insieme alla presentazione della SCIA si deve procedere a comunicare le informazioni sulle caratteristiche della struttura.
Opera il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis comma 2 della Legge 241/1990). Ciò sia per la somministrazione di alimenti e bevande che per la SCIA prevenzione incendi per le strutture con più di 25 e fino a 50 posti letto, come indicato nell’allegato 1 punto 66 D.P.R. 151/2011.
Maggiori informazioni, anche riguardo agli adempimenti correlati a posti letto superiori a 50 per i quali occorre il parere di conformità sul progetto, sono reperibili al seguente link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/suap-prevenzione-incendi e sul sito del comando provinciale dei vigili del fuoco http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/firenze/
ULTERIORI ATTIVITA’: In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi
REQUISITI SOGGETTIVI
REQUISITI DEI LOCALI (artt. 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 28 del regolamento 47/R/2018; artt. 20 e .33 comma 4 L.R.86/2016):
Rispetto della vigente disciplina in materia urbanistico-edilizia igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi; locali aventi destinazione d'uso Tr - Turistico Ricettiva ed in possesso di regolare agibilità;
Alle camere e alle unità abitative si deve accedere direttamente da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all'ingresso della struttura ricettiva;
Salva l’ipotesi del villaggio-albergo nel caso in cui l’attività ricettiva venga svolta in più stabili o parte di stabili viene definito “casa madre” lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti dipendenze. Le dipendenze sono collocate ad una distanza non superiore a cinquanta metri dalla casa madre. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.
Gli alberghi devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti strutturali:
La superficie delle camere, anche di quelle dell’eventuali unità abitative, viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati dagli armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 mq è in tutti i casi arrotondabile all’unità.
Gli alberghi devono inoltre possedere i seguenti requisiti minimi:
Nel computo sono comprese anche eventuali unità abitative nei limiti previsti dall’art.18 comma 5 l.r.86/2016.
Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, anche di vano soggiorno annesso ma separato e distinto, può assumere la denominazione di suite.
Per l’attività di centro benessere i locali devono altresì osservare quanto previsto dalle normative di settore, tra cui il regolamento regionale 47/R del 02/10/2007: regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Per le dipendenze: la dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre se le camere o unità abitative possiedono i requisiti previsti alla voce 3 dell’allegato C al regolamento per quel livello di classificazione e nelle stesse sono assicurati gli stessi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre. Diversamente il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella; tuttavia se così risulta il livello di classificazione minima previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.
DENOMINAZIONE (art.13 regolamento 47/R/2018) La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
INSEGNA (art.14 regolamento 47/R/2018) All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.
Per l’apposizione dell’insegna si rinvia al seguente link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/suap-installazione-mezzi-pubblicitari-e-di-tende-parasole-prive-di-messaggi . Sul portale telematico STAR (www.suap.toscana.it/star) dovrà essere attivato l’endoprocedimento Adempimenti comunali – AD COM 06
Occorre, inoltre procedere agli adempimenti di seguito indicati:
VARIAZIONI; SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’; SUBINGRESSO; CESSAZIONE
Occorre inoltre valutare se è necessario per regolamento comunale presentare domanda di subingresso nell’insegna o domanda di autorizzazione per la modifica della stessa. Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/suap-installazione-mezzi-pubblicitari-e-di-tende-parasole-prive-di-messaggi .
SERVIZI MINIMI DA ASSICURARE:
Devono essere forniti i servizi previsti dal livello di classificazione, indicato con il simbolo delle stelle da una a cinque, secondo la tabella di classificazione prevista nel regolamento. Per quanto riguarda il servizio wi-fi esso deve sempre essere fornito, secondo le modalità precisate nella tabella di classificazione prevista dal regolamento, tranne che nel caso in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata “digital detox” nei suoi strumenti di pubblicizzazione. Ai sensi dell’art.15 del regolamento per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.
Inoltre:
I costi sono indicati nella scheda Diritti SUAP e di altri enti
• Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
• D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) e relativa Tabella A sul regime amministrativo applicabile
• Testo unico del sistema turistico regionale, approvato con L.R. Toscana 86/2016
• Regolamento di attuazione della L.R. 86/2016, approvato con D.P.G.R. 47/R/2018
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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