Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni due anni, negli anni dispari, secondo norme stabilite dalla legge. Gli aggiornamenti vengono effettuati da una Commissione, che procede all'iscrizione d'ufficio dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Ogni cittadino in possesso dei requisiti può comunque presentare domanda entro i termini indicati nel manifesto affisso in occasione di ogni aggiornamento.
PER I GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE DI 1° GRADO
Cittadinanza italiana, iscrizione nel registro di popolazione del Comune, godimento dei diritti civili e politici, possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola dell'obbligo), età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni.
PER I GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE DI 2° GRADO
Cittadinanza italiana, iscrizione nel registro di popolazione del Comune, godimento dei diritti civili e politici, possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, eta' non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni.
Domanda in carta libera
L'aggiornamento dell'Albo avviene entro il 31 luglio degli anni dispari.
Legge 10.4.1951 n.287
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
Nei confronti dell'Albo aggiornato o della mancata iscrizione all'Albo può essere presentato ricorso alla Corte d'Appello entro il termine di 15 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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