Autorizzazione in deroga al rumore

Ultimo aggiornamento:

Venerdì, 27 Gennaio 2023

Descrizione

Il Regolamento acustico comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68/2003, stabilisce quanto segue:

  •     si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Le attività destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che si svolgono in modo ripetitivo, sono considerate attività temporanea (e quindi possono accedere alle autorizzazioni in deroga al rumore) se hanno una durata complessiva inferiore o uguale a 60 giorni nello stesso anno. I cantieri edili, stradali ed assimilabili, di durata anche superiore a 60 giorni, sono considerati attività temporanea e quindi possono accedere alle autorizzazioni in deroga;
  •     le attività temporanee che non superino i limiti di rumore previsti dal Regolamento Acustico Comunale saranno consentite anche in assenza di richiesta di autorizzazione;
  •     le attività temporanee che comportano il superamento dei limiti previsti dal Regolamento Comunale sono sottoposte a specifica autorizzazione in deroga.

Valori limite di emissione - LAeq in dB(A) stabiliti con Regolamento Comunale

Classi di destinazione d'uso del territorio periodo di riferimento - Diurno (6,00 - 22,00) notturno (22,00 - 06,00):

  •     I aree particolarmente protette 45 - 35
  •     II aree prevalentemente residenziali 50 - 40
  •     III aree di tipo misto 55 - 45
  •     IV aree di intensa attività umana 60 - 55
  •     V aree prevalentemente industriali 65 - 55
  •     VI aree esclusivamente industriali 65 - 65

Iter procedura

I provvedimenti di deroga possono essere di due tipologie: semplificati e non semplificati.

Semplificati: per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, il Comune può rilasciare deroghe al rumore previo accertamento della completezza della documentazione necessaria, alle condizioni indicate:

  •     Attività: Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III,IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura.
  •     Condizioni: Orario dei lavori: feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 19,00
  •     festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
  •     Limiti: 70 dB(A)
  •     Durata dei lavori: massimo 20 giorni lavorativi
  •     Documentazione: da presentare soltanto per durata superiore a 5 giorni lavorativi
  •     Domanda: deve essere redatta dal Legale Rappresentante e presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di deroga
  •     Attività: Attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree al di fuori delle aree ad esse destinate. Condizioni: Orario: dalle ore 10,00 alle ore 24,00
  •     Limiti: 70 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00
  •     60 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24,00
  •     Durata: massimo 30 giorni nel corso dell'anno solare;
  •     Giorni: tutti
  •     Documentazione: da presentare soltanto per durata superiore a 3 giorni
  •     Domanda: deve essere redatta dal Legale Rappresentante e presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di deroga

 

Non Semplificati: per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga del tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni (ad esempio attività temporanee che superano i limiti sonori oppure i limiti temporali specificati nelle deroghe di tipo semplificato) il Comune, su istanza dell'interessato, può rilasciare deroghe al rumore previa acquisizione del parere dell'Organo Tecnico competente.

Tale istanza dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa allegando una Relazione descrittiva dell'attività redatta da Tecnico competente; l'istanza verrà quindi inoltrata agli organi competenti per il relativo parere, il cui costo sarà a carico del richiedente.

Tempi

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta

Reclami ricorsi opposizioni

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ambiente - Ufficio politiche di sostenibilità ambientale, tutela del territorio e dell'ambiente, ciclo dei rifiuti, tutela degli animali, servizio idrico integrato.
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

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