Copie di atti a consiglieri comunali

Ultimo aggiornamento:

Sabato, 28 Gennaio 2023

Descrizione

I Consiglieri comunali hanno il diritto d’accesso agli atti dell’Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge e per Regolamento.
A norma dell’art. 64 dello Statuto, “i Consiglieri Comunali (…) hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle Istituzioni e dagli Enti dipendenti, nonché dalle Società di capitale alle quali partecipa, copia degli atti utili all'espletamento del mandato elettivo.
La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata per iscritto dal Consigliere al Segretario Generale o al Dirigente del Settore competente per materia.
Il rilascio delle copie avviene entro cinque giorni lavorativi a quello della richiesta.
Se la richiesta ha per oggetto atti particolarmente complessi, il termine di cui sopra può essere interrotto mediante comunicazione anche scritta al Consigliere nella quale dovrà essere precisato il nuovo termine per soddisfarla.
Il Segretario Generale o il Dirigente di Settore, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio delle copie richieste, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
Le copie vengono rilasciate per e-mail in formato .pdf ovvero, su specifica e motivata richiesta, in carta libera, in esenzione dei diritti di segreteria”.
Il Consigliere comunale "non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né gli organi dell'ente hanno titolo a chiederlo" (Consiglio di Stato, Sez. V, del 13/11/2002 n. 6293).
Le copie degli atti richiesti sono rilasciate ai Consiglieri gratuitamente, in formato “.pdf” o in carta libera.

Costi

L'accesso agli atti per i Consiglieri Comunali è gratuito.

Normativa di riferimento

Il diritto d’accesso dei Consiglieri comunali è disciplinato dall'art. 43 co. 2 del T.U.E.L. che riconosce loro il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del loro mandato.
In merito, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che l’utilità degli atti per l’espletamento del mandato di Consigliere costituisce -al tempo stesso- il presupposto ed il limite del diritto d’accesso (Consiglio di Stato, Sez. V, 26/09/2000 n. 5109).
Recentemente, tale principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 12 del 02.01.2019 in cui si è rilevato che “il diritto d'accesso dei Consiglieri comunali è espressione delle prerogative di controllo democratico e non incontra alcuna limitazione in relazione all’eventuale natura riservata degli atti o delle informazioni, stante il vincolo del segreto d’ufficio”; tuttavia, “il diritto di accesso dei Consiglieri comunali non può andare oltre gli argomenti di cui all’art. 42 del T.U.E.L.”.

Artt. 63 e 64 del Regolamento del Consiglio comunale.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Segreteria Generale
Orario di apertura
consultare il link a destra.

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