L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da due terzi del totale di essi più uno.
Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
Cremazione di salme
Possono essere cremati:
Cremazione di resti mortali/ossei
Possono essere cremati i resti mortali/ossei:
La cremazione può essere autorizzata a seguito della dichiarazione della totalità dei parenti più prossimi.
Deve essere redatto processo verbale in bollo davanti all'ufficiale di Stato Civile.
La cremazione delle salme è servizio pubblico soggetto al pagamento di una tariffa determinata con atto della Giunta Comunale.
Il processo verbale redatto davanti all'ufficiale di stato civile è in bollo.
Rilascio immediato
L'esercizio della cremazione è effettuato da impianti autorizzati. Il Comune di Sesto Fiorentino ha stipulato una convenzione con il Comune di Firenze per l'utilizzo dell'impianto di Trespiano.
Alla cremazione dei resti mortali si applicano le stesse regole della cremazione di salme.
Urne cinerarie
Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte. L'urna contenente le ceneri, se non destinata all'inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
Nel rispetto della volontà del defunto, l'urna cineraria potrà essere collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o loculo ossario, previa richiesta di concessione, oppure in tombe distinte o colombari già in concessione a privati od associazioni per la cremazione, dietro pagamento delle spese di smuratura e muratura della sepoltura dove avviene l'inserimento.
Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'urna cineraria può anche essere affidata ai familiari.
Se la famiglia o il defunto non hanno stabilito alcuna destinazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, se esistente o nell'ossario comune.
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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