Edilizia - Proroga di titoli edilizi

Ultimo aggiornamento:

Giovedì, 14 Marzo 2024

Descrizione

PERMESSO DI COSTRUIRE - Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano intervenuti a ritardare l’inizio dei lavori. II termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine, il permesso decade per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla sua scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per cause di forza maggiore non imputabili alla volontà dell'interessato. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, oppure quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO LAVORI - La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. L’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA per la parte non ultimata.

CIL/CILA: Non è prevista la possibilità di proroga.

Modalità di richiesta

La richiesta di proroga sarà valida purché presentata nel periodo di validità del titolo originario e dovrà essere accompagnata da idonea documentazione ricognitiva, anche fotografica, dello stato dei luoghi e quella relativa all’estraneità dei fatti di cui al comma 1 dell'Art. 25 del Regolamento edilizio.

Avvertenze

La procura speciale deve sempre essere allegata per ogni procedimento attivato (Permesso di costruire, Scia, Cila, Cil, Accertamento di conformità, ecc.ecc.)

Nel caso in cui la domanda sia stata firmata in originale cartaceo e successivamente acquisita in formato .pdf, deve essere comunque firmata digitalmente.

Per tutti i procedimenti attivati sul Portale dell'Edilizia, è disponibile il modello di procura.

 

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Pratiche Edilizie - Ufficio Sportello Unico dell'Edilizia
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

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