Un esercizio di vicinato nel settore alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione Reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del Reg.(CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.
Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso+dettaglio e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018.
Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l'esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana (vedi allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 28/03/2018), può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 74, comma 3, L.R. 62/2018).
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Esercizio di vicinato nel settore alimentare con vendita di prodotti specifici
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) se per lo svolgimento dell'attività di commercio in esercizio di vicinato siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, e quindi principalmente nel caso di Vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale.
Effettuare un unico invio, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R.
Subingresso in esercizio di vicinato nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 47.100R, di quanto segue:
Subingresso in esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:
Cessazione di esercizio di vicinato nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio della comunicazione di cessazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R.
Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)
Requisiti strutturali in dettaglio
Disponibilità di locale con destinazione d'uso Tc - Terziario Commerciale.
Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)
Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018)
Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. 32/2002, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo della L.R. 62/2018 (la data prevista è il 13.6.2019), continua ad applicarsi, relativamente alle parti compatibili, il Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005, emanato con D.P.G.R. 15/R/2009.
Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri
Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
I costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti allegata
DPR 151/2011, Allegato I, punto 69
D.Lgs. 144/1998, articolo 26, comma 5
Regolamento 852/2004/CE
Regolamento 853/2004/CE
Legge Regione Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)
Regolamento regionale di attuazione DPRG 15/R/2009
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
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