Infrazioni al rosso semaforico

Ultimo aggiornamento:

Martedì, 16 Gennaio 2024

Descrizione

Il sistema EnVES EVO MVD 1605 è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto n.550 del 23/12/2021, come documentatore fotografico delle infrazioni semaforiche e come rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità.

Tale dispositivo consente il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche e l’acquisizione delle immagini relative, tale da documentare inequivocabilmente l’infrazione, nonché la verifica dei dati associati, prevedendo l’utilizzo di immagini digitalizzate del veicolo che ha commesso la violazione. Tali immagini, attraverso appositi sistemi di trattamento delle informazioni, garantiscono l’attendibilità dell'accertamento effettuato, e consentono l’eventuale successiva verifica dell’infrazione al proprietario del veicolo.

Per mezzo di telecamere, viene registrata la sequenza dell'intera violazione e viene così prodotto un video scomponibile anche in fotogrammi.

Ogni singola violazione viene verificata e validata da personale avente funzioni di polizia stradale in grado di controllare anche le condizioni del contesto in cui la violazione è stata effettuata.

I semafori sono regolati con luce gialla per la durata di 5 secondi.

Il sistema ha le seguenti caratteristiche:

  • è completamente digitale ed attraverso un collegamento telematico consente agli operatori di poter acquisire direttamente la sequenza dell’infrazione;
  • privo di elementi potenzialmente di disturbo per i cittadini: i sensori di individuazione dei transiti sono passivi e non sono soggetti ad interventi di manutenzione, gli apparati sono privi di dispositivi flash;
  • è in grado di documentare chiaramente tutta la dinamica dell’infrazione, con sequenze fotografiche e filmati riportando sia gli avvenimenti precedenti che quelli successivi all’infrazione;
  • opera efficacemente in ogni condizione ambientale, anche notturna;
  • su ciascun fotogramma vengono riportate la data e l’ora, l’indicazione dell’incrocio e l’intervallo di tempo trascorso rispetto all’accensione del rosso, l’inquadratura è tale da consentire la visibilità sulle immagini anche della lanterna semaforica di riferimento.

L’impianto utilizzato a sesto Fiorentino è ubicato in località Osmannoro, nell’area di intersezione di Via del cantone, Via Tevere, Via Arno; in particolare detti strumenti sono collocati:

Direzione Via Lucchese

  1. Via del Cantone provenienza Autostrada direzione via Lucchese
  2. Via del Cantone provenienza Sesto Centro direzione via Lucchese
  3. Via del Cantone provenienza Sesto Centro, corsia di svolta a sinistra verso Via E. Fermi

Direzione Sesto

  1. Via del Cantone provenienza via Lucchese direzione Sesto Centro
  2. Via del Cantone provenienza via Lucchese direzione Sesto Centro
  3. Via del Cantone provenienza via Lucchese corsia di svolta a sinistra verso Via Arno

Via Tevere

  1. Via Tevere

Modalità di richiesta

Per la richiesta della documentazione video-fotografica della violazione

Si può richiedere copia del file del video della violazione ovvero la copia cartacea dei fotogrammi della violazione stessa compilando il modulo scaricabile in questa pagina nella sezione “Modulistica” ed  inviandolo tramite e-mail all’indirizzo frontoffice.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it, corredato di documento d’identità in corso di validità

In caso di richiesta del file del video della violazione via MAIL:

  • l’inoltro del file del filmato della violazione via mail è GRATUITO.

In caso di richiesta della copia cartacea dei fotogrammi della violazione:

La documentazione richiesta viene rilasciata solo a seguito di presentazione di ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e di riproduzione, quantificata dall’ufficio Front Office, da effettuare sul c/c postale n. 00164509 intestato a "Comune Sesto Fiorentino Servizio Tesoreria" causale "rilascio copie atti amministrativi (rosso semaforico)" ovvero presso la Monte dei Paschi di Siena - Filiale 2560 di Sesto Fiorentino, Piazza Ginori 18/19 - Tel.055448261
Orario: 08:20-13:25 14:20-15:15
Il costo di tale documentazione è pari ad € 0,50 ogni due fotogrammi stampati a colori su un unico foglio.

Per sapere l'importo da corrispondere, contattare l'ufficio. E' necessario indicare anche la modalità di ritiro della documentazione cartacea richiesta ed è possibile scegliere tra:

  • trasmissione a mezzo raccomanda A/R (in questo caso è prevista una spesa aggiuntiva di € 5,50)
  • ritiro diretto presso l'Ufficio Front Office.

 

Per la decurtazione dei punti dalla patente di guida del trasgressore
Sia la violazione dell’art. 146, comma 2, C.d.S. che quella dell’art. 146, comma 3 C.d.S. comportano la decurtazione di punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore e, pertanto, implicano l’onere in capo al proprietario del veicolo di ottemperare all’invito prescritto all’interno del verbale di accertamento notificato di comunicare entro 60 giorni dalla notifica, i dati identificativi e della patente del trasgressore. Il proprietario deve, quindi, compilare il modulo che trova nel verbale di accertamento notificato (consultare anche la sezione presente in questa pagina denominata “Informazioni” in cui sono indicate le modalità di compilazione), ed inviarlo, unitamente a copia della patente del trasgressore, tramite mail all’indirizzo  frontoffice.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it.
In alternativa, il modulo GIA’ COMPILATO, può essere presentato all'ufficio Front Office della Polizia Municipale

Requisiti del richiedente

Legittimato all’accesso della documentazione video-fotografica della violazione è:
• il proprietario del veicolo;
• persona delegata dal proprietario (in tal caso deve essere presentata anche delega con rispettivi documenti d’identità del delegante e del delegato);
• il conducente del veicolo, qualora diverso dal proprietario, purché sia già stato presentato modulo di comunicazione dei dati della patente di guida da parte del proprietario.

Tempi

Per la notifica del verbale di accertamento

Ai sensi dell'art. 201 C.d.S., in tutti i casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata, il verbale di accertamento deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia identificato, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento entro 90 giorni decorrenti dal giorno in cui è il fatto è avvenuto.
Qualora l'effettivo trasgressore  od   altro   dei   soggetti   obbligati   sia  identificato   successivamente   alla   commissione   della  violazione la notificazione  può  essere  effettuata  agli  stessi entro 90 giorni dalla data in cui risultino dai  pubblici registri o  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli  l'intestazione  del  veicolo   e   le   altre   indicazioni  identificative degli interessati o comunque dalla  data  in  cui la  pubblica  amministrazione  è  posta  in  grado  di  provvedere  alla  loro  identificazione.
Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento della violazione.
Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro 100 giorni dall'accertamento della violazione.

Per il pagamento del verbale di accertamento

Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un importo minimo ad un importo massimo.
Laddove consentito il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di procedura e di notifica che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.

Per la decurtazione punti dalla patente di guida del conducente

Nei casi in cui la violazioni al Codice della Strada preveda, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti dalla patente di guida e non sia stato possibile individuare l'identità del conducente responsabile dell'infrazione la Polizia Municipale notificherà un verbale al proprietario del veicolo, individuato tramite la consultazione di apposite banche dati, con il quale lo stesso è inoltre invitato a comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale i dati identificativi e della patente di guida di colui che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, dati che devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore.

Il modulo relativo alla comunicazione dati presente nel verbale notificato dovrà essere sottoscritto rispettivamente dal proprietario del veicolo e dal trasgressore.
Nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta dal trasgressore, a quest'ultimo verrà notificato il verbale con aggravio di spese di notifica al solo fine di intervenire nel procedimento di decurtazione punti patente.

Per la rateizzazione del verbale di accertamento

La rateizzazione deve essere richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione nel rispetto delle modalità descritte nella sottostante sezione.

Per la presentazione del ricorso avverso al verbale di accertamento
I soggetti a cui sia stato notificato il verbale di accertamento possono presentare ricorso contro lo stesso alternativamente avanti al Prefetto di Firenze entro 60 giorni dalla notificazione ovvero avanti al Giudice di Pace di Firenze entro 30 giorni dalla notificazione.

Per la prescrizione della sanzione
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Tuttavia il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto secondo le norme del codice di procedura civile
In fase esecutiva, ovvero dopo che le somme sono state iscritte a ruolo, il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni.

Modalità di fruizione

Per la richiesta della documentazione video-fotografica della violazione

Si può richiedere copia del file del video della violazione ovvero la copia cartacea dei fotogrammi della violazione stessa compilando il modulo scaricabile in questa pagina ed allegando ad esso copia di un documento d’identità in corso di validità.

Per la decurtazione dei punti dalla patente di guida del trasgressore

Sia la violazione dell’art. 146, comma 2, C.d.S. che quella dell’art. 146, comma 3 C.d.S. comportano la decurtazione di punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore e, pertanto, implicano l’onere in capo al proprietario del veicolo di ottemperare all’invito prescritto all’interno del verbale di accertamento notificato di comunicare entro 60 giorni dalla notifica, i dati identificativi e della patente del trasgressore.
Il proprietario deve, quindi, adempiere a detta incombenza compilando il modulo che trova nel verbale di accertamento notificato (consultare anche la sezione presente in questa pagina denominata “Informazioni” in cui sono indicate le modalità di compilazione).

Informazioni

Modalità di compilazione del modulo di comunicazione dei dati del conducente

I dati del conducente devono essere forniti compilando il modulo presente nel verbale di accertamento notificato a cui deve essere allegata copia fotostatica della patente di guida del trasgressore (sulla copia della patente deve essere attestata la conformità all'originale da parte del titolare).
Detti dati devono essere necessariamente forniti anche se il proprietario del veicolo è nel contempo trasgressore.
Il modulo relativo alla comunicazione dati presente nel verbale notificato dovrà essere sottoscritto rispettivamente dal proprietario del veicolo e dal trasgressore.
Nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta dal trasgressore, a quest'ultimo verrà notificato il verbale con aggravio di spese di notifica al solo fine di intervenire nel procedimento di decurtazione punti patente.

Modalità di presentazione del modulo di comunicazione dati del conducente

Le modalità con cui detta dichiarazione deve essere effettuata sono le seguenti:

Si avvisa che:

  • la dichiarazione NON può essere rilasciata presso Comandi di P.M. o altre forze di Polizia diverse dalla Polizia Municipale di Sesto Fiorentino;
  • la dichiarazione in questione deve essere sottoscritta sia dal proprietario che dal trasgressore. Nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta dal trasgressore, a quest'ultimo verrà notificato il verbale con aggravio di spese di notifica al solo fine di intervenire nel procedimento di decurtazione punti patente;
  • la mancata comunicazione dei dati del conducente comporta un'ulteriore sanzione così come  previsto dall'art. 126 bis C.d.S. che verrà notificata con separato verbale
  • la comunicazione è dovuta anche in presenza di ricorso avverso il verbale; l'omessa comunicazione nel termine di 60 giorni dalla notifica è sanzionata con una ulteriore sanzione pecuniaria.

Avvertenze

  • la violazione di cui all’art. 146, comma 2, C.d.S. comporta, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, la decurtazione di 2 punti sulla patente di guida del trasgressore.
  • la violazione di cui all'art. 146, comma 3, C.d.S. comporta, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, la decurtazione di 6 punti nonché la sanzione accessoria della segnalazione sulla patente di guida del trasgressore. Inoltre quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
  • la mancata comunicazione dei dati del conducente comporta un'ulteriore sanzione così come  previsto dall'art. 126 bis C.d.S. notificata con separato verbale.
  • le sanzioni di cui all’art. 146 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada";
  • D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Reclami ricorsi opposizioni

Ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S.
Si tratta di un ricorso amministrativo che deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:

  • trasmesso per raccomandata A/R alla Polizia Municipale per il successivo invio alla Prefettura;
  • trasmesso per raccomandata A/R direttamente al Prefetto di Firenze, Via Giacomini 8, 50132 Firenze.
  • In alternativa, presso il Front Office della Polizia Municipale (per il successivo invio alla Prefettura), nei giorni ed orari di apertura al pubblico, preferibilmente previo appuntamento da concordare telefonicamente.

Con il ricorso è possibile chiedere l'audizione personale.

Il Prefetto valutate le motivazioni addotte nel ricorso, emette un'ordinanza che può essere di accoglimento e quindi dispone al Comando Polizia Municipale l’archiviazione del verbale impugnato ovvero di rigetto e quindi ingiunge al ricorrente il pagamento di una somma non inferiore alla metà del massimo edittale. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

Ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S.

Si tratta di un ricorso giurisdizionale che deve essere presentato presso il Giudice di Pace di Firenze, Viale Guidoni, 61, 50127 Firenze entro 30 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:

  • direttamente dall'interessato o da persona delegata;
  • trasmesso per raccomandata A/R.

Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato; se il Giudice accoglie la domanda, l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento e di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento.
Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30 dello stesso D.P.R. Per ulteriori precisazioni al riguardo si rinvia al sito del Giudice di Pace di Firenze.
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore.

All'udienza di comparizione delle parti è obbligatoria la presenza del ricorrente o del difensore, se nominato, altrimenti, previa valutazione del Giudice di Pace, viene convalidato con ordinanza del Giudice il verbale di accertamento impugnato.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione.

Si avvisa che:

  • Non può essere promosso ricorso contro il PREAVVISO del verbale di accertamento (il foglio rosa che viene lasciato sul parabrezza del veicolo), essendo l’istituto espletabile solo dopo la notifica del verbale.
  • Non può essere promosso ricorso contro un verbale di accertamento per il quale si sia effettuato il pagamento della sanzione.
  • Al ricorso deve essere allegato il verbale in originale; inoltre, possono essere allegati documenti di qualsiasi genere ritenuti utili a sostenere le motivazioni in esso addotte.

 

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Front Office della Polizia Municipale
Orario di apertura
Per gli orari consultare il link a destra.

FEEDBACK



Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *